Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44 per cento e cessazione materia contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 104 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more, l’amministrazione abbia provveduto e che l’interesse del ricorrente risulti pienamente soddisfatto, così da non residuare alcuna contestazione sul diritto sostanziale dedotto. La riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico del personale militare, maturata al 31 dicembre 1995, va operata applicando l’aliquota annua del 2,44 per cento, in adesione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 12/2021/QM. L’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 prevale sull’art. 44 del medesimo testo unico, dettato per il personale civile, quando il calcolo riguardi il personale militare. Il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale giustifica la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con qualifica di Maresciallo Aiutante Luogotenente e in servizio dal 1983 al 2020, titolare di trattamento di pensione, ha chiesto la riliquidazione della pensione con applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Secondo la difesa, la componente retributiva maturata al 31 dicembre 1995 andava calcolata con l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile, prevista per il personale militare con anzianità tra quindici e venti anni di servizio utile.

L’INPS aveva invece applicato l’aliquota del 35 per cento di cui all’art. 44 del t.u. n. 1092/1973, dettato per il personale civile. Il ricorrente richiamava la giurisprudenza contabile e la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021/QM, che aveva ritenuto applicabile l’aliquota annua del 2,445 per cento. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha dato atto delle circolari n. 107/2021 e n. 199/2021 e della intervenuta riliquidazione in autotutela, con corresponsione di arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria con il rateo di marzo 2024, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice individua l’oggetto della domanda nell’applicabilità dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico. Il ricorrente, prendendo atto del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite n. 12/2021/QM, ha chiesto il ricalcolo della quota maturata fino al 31 dicembre 1995 con l’aliquota annua del 2,445 per cento: in questi termini il ricorso è meritevole di accoglimento.

Preso atto di ciò, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Rileva la convergente posizione delle parti e le produzioni documentali dell’INPS, dalle quali emerge che il trattamento è stato riliquidato, come da determina allegata, e che gli arretrati con gli accessori di legge saranno corrisposti con il rateo di marzo 2024.

Il giudice richiama lo ius receptum secondo cui l’istituto presuppone che l’amministrazione abbia provveduto nelle more e che l’interesse del ricorrente risulti pienamente soddisfatto, sì da condurre a una sentenza di merito che prende atto della soddisfazione dell’interesse primario azionato con la domanda. Sul punto richiama Cass. n. 19845/2019: la cessazione ricorre quando non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non è più necessaria l’affermazione della volontà della legge nel caso concreto.

Richiama altresì Cass. n. 26299/2018, secondo cui la cessazione si determina quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da far venir meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con esse, l’interesse al ricorso. Nel caso concreto le parti si sono reciprocamente date atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, con la conseguente declaratoria.

Quanto alle spese, il recente mutamento giurisprudenziale fa ritenere sussistenti ampi e giustificati motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti. Il dispositivo dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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