Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sull’ottemperanza INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 9 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione integrale del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini delle spese, anche in assenza di una pronuncia di condanna all’adempimento, opera il principio della soccombenza virtuale: quando l’amministrazione abbia provveduto solo a seguito del ricorso giurisdizionale, la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente giustifica la condanna dell’Istituto resistente al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale Sardegna, con sentenza n. 212/2020, l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973. La decisione era stata parzialmente confermata dalla III Sezione Centrale d’Appello con sentenza n. 189/2021, limitatamente al coefficiente di rendimento del 2,44%, come determinato dalle pronunce delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2021 e n. 12/2021.
Non avendo l’INPS dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento della mancata ottemperanza e l’assegnazione di un termine perentorio, con vittoria di spese. Ha fatto seguito formale atto di diffida, notificato nell’agosto 2022.
La Motivazione della Corte
Costituendosi, l’INPS ha dichiarato di aver provveduto alla riliquidazione della prestazione, applicando sulla quota retributiva l’aliquota annua del 2,44% per gli anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con aggiornamento della rata e liquidazione delle differenze arretrate a partire dalla mensilità di settembre 2023. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il ricorrente ha dapprima chiesto un breve rinvio per verificare l’esatto adempimento; ottenutolo con ordinanza n. 93/2023, ha poi dato atto dell’avvenuto ricalcolo e ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, domandando le spese in favore del procuratore antistatario.
Il giudice unico ha riscontrato l’intervenuta esecuzione del giudicato e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Sulla regolazione delle spese ha rilevato che l’Istituto ha provveduto solo a seguito del ricorso giurisdizionale: ha dunque applicato il principio della soccombenza virtuale, valorizzando la fondatezza della domanda del ricorrente, e ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione fissa in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza. Il principio assume rilievo pratico: l’inerzia dell’ente previdenziale di fronte a un giudicato già formatosi non resta priva di conseguenze economiche, anche quando l’adempimento sopravvenga nel corso del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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