Responsabilità erariale del titolare per mancata rendicontazione del finanziamento regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 111 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce un finanziamento pubblico e ne accetta incondizionatamente le condizioni di erogazione assume un rapporto di servizio con l’ente erogante, indipendentemente dal titolo in base al quale gestisce il pubblico denaro. L’omessa rendicontazione delle spese e la mancata restituzione delle somme costituiscono irregolarità che pregiudicano la finalità pubblicistica del contributo e integrano il danno erariale. Il titolare e legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, che si ingerisce nella gestione del denaro pubblico per finalità difformi, opera quale agente contabile di fatto e risponde del danno. Il livello soggettivo richiesto è il dolo, ravvisabile nella consapevole e intenzionale violazione degli obblighi di rendicontazione imposti dal bando.
Il Fatto
La Procura contabile ha citato in giudizio il titolare di un’impresa individuale e la stessa impresa, cessata nel 2014, chiedendo la condanna al pagamento di euro 46.511,71 a titolo di danno erariale. La somma corrisponde al finanziamento erogato da una società finanziaria regionale su un bando approvato in attuazione della legge regionale n. 21/1997, per un importo originario di euro 84.700,00.
Il finanziamento era stato concesso a tasso zero e in unica soluzione. Il beneficiario non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, scaduta nel 2011, né ha restituito le somme dopo la revoca dell’agevolazione e le intimazioni ricevute. Nessuno si è costituito in giudizio per le parti convenute, che sono rimaste contumaci.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia delle parti convenute, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., rilevata la regolarità delle notifiche. Nel merito ha accertato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità erariale.
Quanto al primo profilo, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 25138/2014 e n. 12086/2016, secondo cui il rapporto di servizio sussiste in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo della gestione. Sul piano oggettivo, la mancata presentazione della rendicontazione ha determinato la revoca dell’agevolazione e l’inutilità dell’erogazione pubblica, con violazione del principio contabile di necessaria documentazione della spesa, come affermato dalla Sez. III App. n. 1529/2020 e dalla medesima Sezione n. 40/2023.
La Corte ha esteso al caso i principi della giurisprudenza comunitaria in materia di fondi, richiamando le sentenze Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, secondo cui integra irregolarità qualsiasi omissione che pregiudichi il bilancio e il legittimo affidamento non può essere invocato da chi violi manifestamente la normativa.
Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ha qualificato il titolare quale agente contabile di fatto, in quanto si è direttamente ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi, prima ottenendo il contributo, poi omettendo la rendicontazione e infine non restituendo l’indebito. È stata così affermata la sua responsabilità quale titolare e legale rappresentante, avendo sottoscritto la domanda e violato i doveri institori e di rappresentanza.
La Corte ha ravvisato il dolo, consistente nella consapevole e intenzionale violazione degli obblighi di rendicontazione, e ha condannato le parti convenute al pagamento di euro 46.511,71, oltre rivalutazione monetaria dalla percezione del finanziamento e interessi legali dal deposito, con spese di giudizio liquidate in euro 393,45.
Nota della Redazione
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