Rito abbreviato contabile estinto per pagamento della somma offerta (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 69 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento della somma offerta dai convenuti ai sensi dell’art. 130 c.g.c. integra la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con rito abbreviato. La verifica della regolarità della documentazione attestante l’adempimento, con l’adesione del Pubblico Ministero, consente al Collegio di dichiarare l’estinzione del giudizio di responsabilità amministrativa. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale dei convenuti, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la società in liquidazione, unitamente ai soci illimitatamente responsabili e amministratori, per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno di euro 11.418,28, cagionato a Finpiemonte S.p.a. e per essa alla Regione Piemonte. A fondamento della pretesa il requirente ha addotto lo sviamento dalla destinazione pubblicistica e la mancata restituzione di un finanziamento concesso a valere sulla legge regionale n. 21/1997, per l’importo di euro 220.000,00.

Secondo la ricostruzione attorea, la società ha omesso di inviare la rendicontazione finale e si è resa morosa nel pagamento di parte delle rate, determinando la revoca del finanziamento con provvedimento di Finpiemonte S.p.a. del 25 gennaio 2019. I convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda, in particolare sotto il profilo dell’elemento soggettivo, e hanno chiesto di accedere al rito abbreviato mediante offerta di pagamento di euro 3.600,00.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla verifica dei presupposti per la definizione del giudizio con il rito abbreviato contabile. Il Collegio ha accolto l’istanza nei termini prospettati dai convenuti e con decreto n. 2/2024 ha disposto il pagamento in solido della somma di euro 3.600,00 in favore della Regione Piemonte, entro il termine perentorio di trenta giorni.

Gli interessati hanno depositato la documentazione attestante il pagamento, mediante produzione della contabile del bonifico e della reversale di incasso n. 5262 del 14 marzo 2024, rilasciata dalla Regione Piemonte e relativa all’incameramento delle somme. La regolarità della documentazione è stata verificata con l’adesione del Pubblico Ministero in camera di consiglio.

In virtù dell’accertato pagamento, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per ritenere integrata la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., richiamando sul punto Corte dei conti, Sez. III App., n. 104/2018.

La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dai convenuti, che ha concorso a realizzare la medesima definizione, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. Il percorso argomentativo si chiude con la dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti di tutti i convenuti e con la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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