Partecipazione a GAL consortile e controllo Corte conti (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 132 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione di un ente locale a un Gruppo di Azione Locale costituito in forma di società consortile integra il vincolo di scopo dell’art. 4 T.U.S.P., poiché l’adesione è finalizzata alla realizzazione, in sede aggregata, di attività che costituiscono già parte del proprium teleologico istituzionale dell’ente, ovvero lo sviluppo della comunità amministrata. Il ricorso allo strumento societario è subordinato alla sussistenza di un legame di stretta necessarietà tra la partecipazione e l’esercizio dei compiti istituzionali, ma l’art. 4, comma 6, T.U.S.P. fa espressamente salva la possibilità di costituire società in attuazione dei regolamenti europei sullo sviluppo locale di tipo partecipativo. Il controllo della Corte contabile, ai sensi dell’art. 5 T.U.S.P., si estende alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, con esito di parere positivo ove la motivazione risulti sostanzialmente integrata.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la deliberazione consiliare con cui ha aderito a un Gruppo di Azione Locale costituito come società consortile a responsabilità limitata, mediante acquisizione di una quota di esiguo valore. L’atto, intitolato all’adesione e all’approvazione dello statuto della società, è stato inviato ai fini dello scrutinio previsto dall’art. 5 T.U.S.P., come novellato dalla legge n. 118/2022.
Il Comune ha motivato la scelta richiamando la natura e le finalità del GAL, l’utilità della partecipazione per l’ente, il modesto onere finanziario e la circostanza che l’accesso ai fondi comunitari per lo sviluppo locale è possibile solo attraverso l’adesione al gruppo. La Sezione è stata quindi chiamata a verificare la conformità dell’atto ai parametri normativi richiamati dalla disposizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione dell’istituto, ricordando che le Sezioni riunite in sede di controllo hanno riconosciuto al parere ex art. 5, comma 4, T.U.S.P. i caratteri di una peculiare attività di controllo, con esame di un atto già perfetto ed efficace e con un impedimento temporaneo alla stipula del contratto di società durante il termine di sessanta giorni.
Quanto al perimetro applicativo, la Corte richiama il criterio dell’assunzione della qualità di socio, che segna la linea di confine tra gli atti da sottoporre all’esame e quelli esclusi dall’obbligo di trasmissione. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione di una quota di una società consortile già costituita, di cui possono far parte sia imprese sia enti pubblici.
Il fulcro argomentativo è il vincolo di scopo dell’art. 4 T.U.S.P.: le amministrazioni possono acquisire o mantenere partecipazioni solo se l’oggetto sociale è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali. La Sezione richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 578 del 2019 e n. 2929 del 2020) e osserva che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, T.U.S.P., è fatta salva la possibilità di costituire società in attuazione dei regolamenti europei, ovvero i Gruppi di Azione Locale come quello in esame. L’adesione al GAL consortile, ammessa per legge, è finalizzata ad attività che costituiscono già parte delle finalità istituzionali del Comune.
La Corte richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale sul legame di stretta necessarietà (Corte cost. n. 86/2022 e n. 201/2022) e verifica la sostenibilità finanziaria: i bilanci del consorzio risultano chiusi senza perdite e la quota ha valore esiguo, sicché la spesa non lede gli equilibri di bilancio dell’ente ed è congrua rispetto agli obiettivi perseguiti.
Quanto agli aiuti di Stato, la Sezione ricorda che la valutazione di compatibilità spetta alla Commissione e che la Corte contabile deve limitarsi a verificare che la delibera dia atto della compatibilità con la normativa eurounitaria. Nel caso concreto, l’adesione a una società operante in un ambito territoriale limitato non può incidere sugli scambi tra Stati membri, presupposto dell’art. 107 TFUE. La motivazione risulta pertanto sostanzialmente integrata e l’atto presenta i requisiti degli artt. 7 e 8 T.U.S.P., con schema sottoposto a consultazione pubblica. Da qui il parere positivo, con invito a predisporre in futuro un’istruttoria adeguata secondo le indicazioni della deliberazione n. 73/2025/INPR.
Nota della Redazione
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