Responsabilità medica d’equipe e nesso causale nel danno erariale indiretto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 113 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale indiretto da malpractice sanitaria, il giudice contabile non è vincolato alle risultanze del giudizio civile risarcitorio e valuta autonomamente il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non. La responsabilità medica d’equipe presuppone una prestazione complessa e plurisoggettiva con contributi che si integrano a vicenda: ove l’intervento sia mono-operatore e ad alta specializzazione, gli obblighi di diligenza degli altri componenti restano circoscritti alle rispettive mansioni. La mancata conoscibilità della rottura dello strumento, invisibile perché ritirato nella cannula monouso, esclude la colpa grave. In assenza di nesso eziologico tra il frammento inerte e sterile e i danni lamentati, la domanda di condanna va rigettata.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio tre dirigenti medici di una azienda ospedaliera per sentirli condannare al pagamento di poco più di 94.000 euro, oltre accessori, a titolo di danno erariale indiretto. La pretesa nasceva dall’esecuzione di una sentenza civile di condanna al risarcimento, emessa nei confronti della sola struttura sanitaria e non impugnata, relativa a un intervento di nucleoplastica cervicale eseguito nel 2009.
Secondo la ricostruzione attorea, la rottura della punta del sondino chirurgico, rimasta all’interno dello spazio discale, e l’omessa informazione del paziente sull’esito infausto avrebbero integrato una condotta gravemente colposa dell’equipe. Il requirente ripartiva l’addebito in quote del 60 per cento a carico dell’operatrice e del 20 per cento ciascuno a carico dell’anestesista e della terza dirigente. I convenuti eccepivano la prescrizione, l’inutilizzabilità delle prove del giudizio civile ai sensi della legge n. 24/2017 e, nel merito, l’insussistenza di colpa e di nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Riunite (n. 14/2021/QM): nel danno indiretto il dies a quo coincide con l’emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, perché solo con la deminutio patrimonii il pregiudizio assume i caratteri della certezza e dell’attualità. Poiché il pagamento è intervenuto nel luglio 2019, l’invito a dedurre notificato nel 2022 è tempestivo.
Quanto all’eccezione di inutilizzabilità delle prove civili ex art. 9, commi 3 e 7, legge n. 24/2017, la Corte osserva che l’intero articolato ha natura sostanziale e non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il giudizio civile risarcitorio era infatti pendente già nel 2016, sicché nessuna violazione degli obblighi di comunicazione poteva imputarsi all’azienda.
Nel merito, i giudici escludono la configurabilità di una responsabilità d’equipe. L’intervento di nucleoplastica è mono-operatore, richiede formazione specifica sullo strumento e si svolge sotto guida radioscopica; l’anestesista si limitava al controllo dei parametri vitali e la terza dirigente, pur componente dell’unità, era impegnata in ambulatorio. La stessa operatrice non poteva accorgersi della rottura, perché la sonda si ritira nella cannula monouso destinata allo smaltimento, e le linee guida non imponevano controlli radiografici in estrazione.
La Corte fa proprio il parere del Collegio medico legale integrato da neurochirurghi e psichiatri: il frammento, inerte e sterile e ancorato nello spessore del disco, non poteva causare ernie, deficit midollari o brachialgia, dipendente da metameri più bassi; l’ernia C3-C4 era preesistente. Il disturbo neuro-psichiatrico risultava diagnosticato già nell’ottobre 2010. Le osservazioni critiche del requirente non introducono elementi nuovi, e la richiesta di rinnovazione peritale è disattesa.
La domanda è quindi rigettata e i convenuti assolti. Le spese di difesa sono liquidate in favore degli assolti e poste a carico dell’azienda ospedaliera.
Nota della Redazione
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