Assegno rinnovabile convertito in pensione solo se l’infermità resta in tabella A (Corte dei Conti Sez. II App. n. 191 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico privilegiato dei militari, l’art. 5 della legge n. 9/1980 subordina la conversione dell’assegno rinnovabile in pensione vitalizia alla condizione che, all’esito degli accertamenti sanitari disposti entro i sei mesi anteriori alla scadenza, l’infermità risulti ancora ascrivibile a una delle categorie della tabella A. Ove invece la menomazione sia riconosciuta ascrivibile alla tabella B, compete soltanto l’indennità una tantum, restando escluso il diritto al trattamento vitalizio. La proroga del pagamento dell’assegno prevista dall’art. 6, comma 1, della legge n. 9/1980 opera sul piano meramente procedimentale e non integra alcuna implicita conferma del mantenimento del grado di invalidità. Il giudizio di rinnovo va riferito alla data di scadenza dell’assegno e non a quella di espletamento della visita collegiale.
Il Fatto
Un ex caporale dell’Esercito Italiano otteneva dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, con sentenza n. 28/2021, il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato tabellare di 8^ categoria, tabella A, a vita, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell’assegno rinnovato per il triennio 2012/2015, oltre agli accessori di legge sulle somme arretrate.
Il primo giudice aveva ritenuto applicabile l’art. 5 della legge n. 9/1980, sul presupposto che l’assegno rinnovabile dovesse convertirsi in pensione per il mantenimento dell’ascrizione dell’infermità alla medesima categoria. Il Ministero della Difesa ha proposto appello, censurando la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 9/1980 e chiedendo l’annullamento della sentenza. L’istanza cautelare era stata accolta con ordinanza n. 38/2021.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per pretesa natura fattuale del gravame. L’appellante non contesta il merito delle valutazioni medico-legali, ma la sussumibilità della fattispecie nella previsione dell’art. 5 della legge n. 9/1980. L’impugnazione verte dunque su una questione di diritto e non incorre nel limite dell’art. 170 c.g.c.
Nel merito, il Collegio richiama la disciplina dell’assegno rinnovabile. Il comma 2 dell’art. 5 prevede che, entro i sei mesi anteriori alla scadenza, l’invalido sia sottoposto ad accertamenti sanitari e che, secondo l’esito, l’assegno sia convertito in pensione se l’invalidità resta ascrivibile alla tabella A, ovvero in indennità per una volta tanto qualora risulti ascrivibile alla tabella B. Il comma 3 riconosce il diritto al trattamento vitalizio solo quando le lesioni siano riconosciute ascrivibili a una categoria della tabella A, anche in epoca successiva alla scadenza.
Il comma 1 dell’art. 6 stabilisce invece che, se alla scadenza non è compiuto il procedimento di nuova valutazione, il pagamento dell’assegno è prorogato per un periodo massimo di tre anni. La Corte chiarisce che tale proroga ha funzione meramente neutralizzatrice dei tempi procedimentali e non equivale ad affermazione del mantenimento della gravità dell’infermità.
Il primo giudice ha travisato i fatti e la disciplina applicabile. La valutazione operata dalla CMO di Taranto con verbale n. 120 del 28.1.2012 non costituiva una rivalutazione a posteriori del giudizio di dipendenza da causa di servizio, ma la prima valutazione a fini pensionistici, da riferirsi alla data del congedo e non a quella della visita. In sede di rinnovo, la CMO di Bari con verbale n. 653 del 14.3.2016 ha constatato l’evoluzione in melius dell’infermità e la sua ascrizione alla tabella B, con decorrenza dall’1.9.2012. Il Ministero, con decreto n. 75 del 9.11.2016, ha pertanto attribuito l’indennità una tantum pari a tre annualità di ottava categoria in luogo della pensione, avendo la proroga già assorbito le somme corrisposte.
Non essendosi verificata l’ipotesi dell’ascrizione alla tabella A, il diritto al trattamento vitalizio non sussiste. L’appello è pertanto accolto e la sentenza impugnata annullata, con liquidazione delle spese in favore del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c.
Nota della Redazione
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