Responsabilità del riscuotitore speciale per ammanco e onere della prova (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 116 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riscuotitore speciale che maneggia danaro pubblico è tenuto a dimostrare l’avvenuto versamento integrale delle somme incassate al tesoriere ovvero a provare che l’ammanco deriva da causa a lui non imputabile o da una diligente custodia dei valori. Il particolare regime probatorio della responsabilità contabile impone all’agente di fornire la prova dei fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell’attore pubblico. L’approvazione amministrativa e la parifica del conto giudiziale sono atti revocabili in autotutela e restano indifferenti al giudice contabile, non pregiudicandone la cognizione. La pendenza di indagini penali per gli stessi fatti non integra la pregiudizialità richiesta dall’art. 7, comma 1, cod. giust. cont. e non giustifica la sospensione del giudizio di conto.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto sul rendiconto della riscossione dei diritti veterinari dell’esercizio 2019 presso un distretto veterinario, reso da un’agente contabile. Il conto era stato in origine parificato dal responsabile del servizio finanziario, ma il Commissario straordinario, con deliberazione del 26 maggio 2022, ne revocava parzialmente la parifica in autotutela, unitamente ad altri conti della stessa gestione.

Il magistrato istruttore, riscontrate discordanze tra le somme rendicontate, il registro dei corrispettivi e i bollettari, e rilevate alcune quietanze sospette di manomissione, chiedeva dichiararsi l’irregolarità del conto e la condanna dell’agente al pagamento di 7.870,32, oltre rivalutazione e interessi. L’agente si costituiva deducendo la regolarità dei versamenti, lo smarrimento delle distinte in occasione di traslochi, la mancanza di sistemi informatici e l’affidamento sulla parifica, chiedendo in via principale l’improcedibilità e in subordine il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio rigetta la richiesta di rinvio in attesa della definizione delle indagini penali. La domanda è tardiva, perché proposta dopo la discussione, e comunque infondata: l’art. 7, comma 1, cod. giust. cont. richiede una controversia pendente dalla cui previa definizione dipenda la decisione della causa, mentre nella specie esiste solo una fase di indagini per peculato. Mancano dunque il rapporto di pregiudizialità e l’antecedente logico-giuridico richiesti dalla costante giurisprudenza contabile.

Nel merito il Collegio ricostruisce il regime degli obblighi del riscuotitore speciale, richiamando la disciplina regionale sulla nomina e la costante giurisprudenza in materia. L’agente è pienamente consapevole del proprio ruolo e dell’obbligo di riversare al tesoriere le somme incassate, conservando i riscontri documentali. Su di lui grava l’onere della prova del versamento o della causa non imputabile, secondo il particolare regime della responsabilità contabile.

Le difese dell’agente non superano tale prova. Il Collegio esclude efficacia alla tesi del versamento in contanti nelle mani del cassiere, priva di riscontri testimoniali e di coordinate di tempo e luogo. La tesi dello smarrimento delle distinte è implausibile: la dichiarazione di gestione completa resa in sede di conto contrasta con la denuncia, che non lamenta uno smarrimento ma addebita al cassiere l’omessa registrazione; i traslochi sono indicati in modo generico; e resta inspiegabile che siano andate perdute solo alcune distinte. Le risultanze bancarie del tesoriere confermano versamenti per soli 3.705,13.

Il Collegio ritiene poi irrilevante la parifica amministrativa. Approvazione e parifica del conto sono esiti di procedimenti amministrativi revocabili in autotutela ai sensi della legge n. 241/1990 e restano indifferenti al giudice contabile, cui spetta il giudizio sulla gestione. Parimenti irrilevante è la dedotta carenza di sistema informatico, poiché il cuore della controversia attiene alla effettiva corrispondenza tra somme riscosse e versate. Il debito resta accertato in 7.870,32, con condanna accessoria agli interessi legali e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *