Direttore generale incompetente risponde del danno da licenziamento nullo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 120 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Direttore generale di un istituto pubblico che avvia e gestisce il procedimento disciplinare in carenza della competenza attribuita all’Ufficio procedimenti disciplinari dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 pone in essere una condotta gravemente colposa, foriera di responsabilità amministrativo-contabile. La nullità del licenziamento pronunciata dal giudice del lavoro, per l’incompetenza originaria e per la tardività della contestazione, costituisce conseguenza diretta di quella condotta. Il nesso causale con il danno da reintegrazione non è però integrale: esso va circoscritto al periodo compreso tra l’avvio del procedimento viziato e la trasmissione degli atti all’organo competente. La sospensione cautelare priva di retribuzione, adottata in strumentalità al procedimento poi caducato, non conserva efficacia e la retribuzione perduta resta dovuta. Nella quantificazione si sottraggono le poste riferibili a periodi non causalmente imputabili e quanto già corrisposto a titolo di assegno alimentare. Il potere riduttivo può essere esercitato in ragione della particolarità del caso e dell’interesse perseguito.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il Direttore generale di un Istituto autonomo case popolari per ottenere il risarcimento del danno erariale di oltre 262.000 euro. Il pregiudizio derivava dalla condanna subita dall’Ente nel giudizio di lavoro: la Corte d’Appello aveva dichiarato nullo il licenziamento disciplinare di un dipendente e condannato l’Istituto alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria, oltre oneri e spese.

Secondo la prospettazione attorea, la nullità discendeva dall’incompetenza del Direttore generale, che nel 2013 aveva avviato il procedimento disciplinare e ne aveva disposto la sospensione in attesa del giudizio penale. Il convenuto si è difeso sostenendo l’assenza di nesso causale e di colpa grave, l’irrilevanza del proprio parere favorevole alla delibera commissariale di licenziamento e l’estraneità del danno rispetto al periodo di sospensione cautelare, chiedendo in subordine il riconoscimento del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. L’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi del rimprovero, imponeva al responsabile della struttura di trasmettere gli atti all’Ufficio competente nel termine di cinque giorni. L’art. 55, comma 4, già prima della riforma del 2009, riservava all’Ufficio la contestazione dell’addebito, l’istruzione e l’applicazione della sanzione. La Corte di Cassazione, richiamata la nullità per violazione di norma inderogabile, ha consolidato l’orientamento secondo cui la sanzione irrogata da soggetto diverso dall’Ufficio è nulla (Cass. n. 7687/2017).

Dal confronto tra le norme e gli atti adottati emerge uno scostamento tale da integrare la colpa grave. Il convenuto aveva convocato il dipendente richiamando il comma 2, con il termine di dieci giorni, anziché il comma 4 e il raddoppio a venti giorni. La difesa che invocava l’assenza di un Ufficio operativo non regge: l’Ufficio era stato individuato dalla delibera commissariale n. 39 del 2009 e, comunque, restava la via della trasmissione degli atti secondo la disciplina vigente.

Sul nesso causale, il Collegio ritiene la pretesa solo parzialmente fondata. La condotta del Direttore generale ha inciso sulla declaratoria di nullità. Tuttavia, ove questi avesse correttamente trasmesso gli atti, l’Ufficio avrebbe potuto rilevare i vizi e definire il procedimento. La sospensione cautelare senza retribuzione, adottata in funzione del procedimento poi caducato, non conserva efficacia al fallimento del procedimento: la retribuzione perduta resta dovuta, salvo che il procedimento si concluda con la destituzione (Corte cost. n. 168 del 1973; Cass. n. 26287/2013). Il nesso va quindi limitato al periodo tra il 30 settembre 2013 e il 29 luglio 2016.

La Corte accoglie anche l’assunto attoreo secondo cui la domanda restitutoria del dipendente copriva l’intero arco dalla sospensione alla riammissione, come confermato dalla consulenza tecnica di parte. Le difese sul carattere non disciplinare degli atti e sull’assenza di domanda risarcitoria per il periodo cautelare sono dichiarate infondate.

Nella quantificazione, il Collegio sottrae dal totale le spese legali della fase di merito e quelle esecutive, giungendo a 251.310,93 euro. Detrae poi le mensilità e tredicesime del periodo successivo al 29 luglio 2016, ottenendo 116.952,41 euro, e ulteriormente il periodo di detenzione domiciliare, giungendo a 88.666,41 euro. Scomputa infine l’assegno alimentare corrisposto, determinando il danno in 76.423,31 euro. Su tale importo esercita il potere riduttivo del 50%, in ragione della particolarità del caso e della volontà di evitare che un dipendente infedele continuasse a prestare servizio, condannando il convenuto al pagamento di 38.211,65 euro, oltre interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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