Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione del diritto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 159 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere è istituto di estinzione del processo non disciplinato dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, ma applicabile per elaborazione giurisprudenziale a tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti. Essa si verifica quando il fatto nuovo, successivo alla proposizione della domanda, determini l’integrale eliminazione della materia di lite, purché ritualmente acquisito al processo o concordemente ammesso dalle parti. La sopravvenuta soddisfazione del diritto azionato, riconosciuta dall’amministrazione e ritenuta satisfattiva dal ricorrente, fa venir meno ex se la ragione della controversia. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ove la condotta processuale delle parti la giustifichi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, ha chiesto alla competente sede INPS la liquidazione degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) sulla pensione in godimento, con decorrenza dall’01.09.2017, allegando le autocertificazioni sulla vivenza a carico e sui requisiti di reddito propri e della coniuge. L’Istituto, secondo la prospettazione, non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto e la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione. Costituendosi in giudizio, l’Istituto ha rappresentato di aver concesso l’ANF con decorrenza dall’1.12.2017, da corrispondere sulla rata di febbraio 2024, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che le parti concordano sul fatto che l’amministrazione resistente ha riconosciuto il beneficio richiesto e liquidato gli arretrati. Su questa base va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il giudice ricostruisce la natura dell’istituto. La cessazione della materia del contendere è prevista espressamente solo da alcune disposizioni del processo tributario (art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992) e del processo amministrativo (art. 34 d.lgs. n. 104 del 2010), contesti nei quali la contestazione si sostanzia prevalentemente nell’impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela fa venire meno l’oggetto del contendere.

Pur non disciplinato dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, l’istituto ha trovato piena applicazione per elaborazione giurisprudenziale in tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti, così come nei giudizi civili. La Corte lo qualifica come fattispecie di estinzione del processo diversa dalla rinunzia agli atti, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e può essere pronunciata in ogni stato e grado, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda e ritualmente acquisito al processo o concordemente ammesso dalle parti, richiamando Cass. civ. n. 7871/2019 e n. 22446/2016.

Nel caso concreto, la liquidazione degli arretrati e il successivo pagamento sono stati ritenuti dal ricorrente pienamente satisfattivi. È dunque venuta meno ex se la ragione della controversia per il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, come affermato da plurimi precedenti contabili (Sez. giur. Calabria sent. 433/2019, Sez. giur. Reg. Siciliana n. 924/2019, Sez. giur. Lombardia sent. n. 779/2009, Sez. giur. Piemonte sent. n. 76/2017).

Le spese di lite sono compensate integralmente: la liquidazione del beneficio è stata disposta dall’Istituto prima della notifica del ricorso e l’INPS si è costituito per rappresentarla nonostante la non ritualità della chiamata in giudizio, essendo la notificazione avvenuta in violazione del termine a comparire non minore di 90 giorni ex art. 155, co. 6 c.g.c. Nessun provvedimento sulle spese di giustizia, per il principio di gratuità del giudizio pensionistico ex art. 10 legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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