Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 62 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, fondata sull’avvenuto soddisfacimento in via amministrativa della pretesa del ricorrente, non preclude la pronuncia sulle spese. Il giudice contabile, applicando il principio della soccombenza virtuale, condanna l’amministrazione previdenziale al pagamento delle spese di difesa quando l’accertata inerzia della stessa abbia reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, pur essendo la pretesa riconosciuta fondata. La regola processuale della cessazione non neutralizza, dunque, la valutazione dell’esito virtuale della lite ai fini della ripartizione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione dall’anno 2003, aveva chiesto nel 2018 l’iscrizione nell’elenco provinciale degli orfani di guerra, essendo minore al momento del decesso del padre. Il Prefetto disponeva l’iscrizione; la ricorrente presentava quindi, nel gennaio 2019, domanda di maggiorazione della pensione quale equiparata agli orfani di guerra ai sensi dell’art. 6 L. n. 140/1985.
L’INPS non dava riscontro alla richiesta amministrativa. La ricorrente adiva il giudice ordinario, che declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Instauratosi il giudizio contabile, l’amministrazione previdenziale chiedeva la cessazione della materia del contendere per l’avvenuto soddisfacimento in via amministrativa delle pretese, con compensazione delle spese; la difesa della ricorrente concordava sui presupposti della cessazione, insistendo sulla condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile, preso atto della concorde rappresentazione delle parti, ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il thema decidendum residuo si concentra, pertanto, sulla sola regolamentazione delle spese di lite.
La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale e lo applica alla condotta dell’amministrazione. L’INPS, infatti, ben avrebbe potuto provvedere al riconoscimento di quanto spettante alla ricorrente già a seguito della richiesta amministrativa, oppure dopo l’instaurazione del giudizio civile.
La fondatezza della pretesa è confermata dall’intervenuto pagamento. Ne deriva che l’inerzia dell’ente, protratta nonostante l’esito favorevole riconosciuto alla parte, integra quel comportamento processuale che giustifica la condanna alle spese, nonostante la cessazione della materia del contendere.
La Corte condanna dunque l’INPS al pagamento delle spese legali in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in € 730,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. Il provvedimento richiama l’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 in materia di diffusione dei dati identificativi.
Nota della Redazione
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