Nessuna colpa grave nel mantenimento dell’illuminazione di galleria interdetta (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 126 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la scelta di mantenere attiva l’illuminazione di una galleria stradale interdetta al transito veicolare non integra di per sé il danno erariale né la colpa grave, ove risulti adottata a seguito di una ponderazione effettiva e documentata degli interessi coinvolti. Il giudice contabile deve verificare la ragionevole proporzione tra costi e benefici secondo una valutazione ex ante, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili al momento della decisione. La insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, sancita dall’art. 1, primo comma, della legge n. 20/1994, non impedisce l’accertamento della liceità della condotta, ma richiede che l’eventuale condanna si fondi su una colpa qualificabile come trascuratezza imperdonabile o negligenza intollerabile.

Il Fatto

In seguito alla caduta di blocchi lapidei sulla carreggiata della SS 487, l’ANAS disponeva con ordinanza n. 73/2021/AQ la chiusura immediata al traffico del tratto compreso tra il km 19+000 e il km 20+700, corrispondente alla galleria. La riapertura avveniva solo con ordinanza n. 216/2023/AQ, con decorrenza dal 5 ottobre 2023, dopo la messa in sicurezza del costone a cura del Genio Civile regionale.

La Procura regionale conveniva in giudizio i tre responsabili succedutisi nella gestione della rete stradale, chiedendo la condanna al risarcimento di € 203.849,45 per il costo dell’energia elettrica consumata per illuminare una infrastruttura inutilizzata e inutilizzabile. Secondo l’Attore pubblico, la condotta omissiva — il mancato spegnimento delle luci — integrava colpa grave per macroscopica violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non sottrae al giudice contabile il potere di accertare la liceità della condotta, occorrendo verificare che l’attività amministrativa si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici.

Nel merito, la domanda non è accolta. La giurisprudenza contabile richiamata esige, per la configurabilità della colpa grave, una negligenza intollerabile o una trascuratezza imperdonabile, cioè l’inosservanza non già della diligenza media, ma di quella minimale esigibile anche dal soggetto meno scrupoloso. Il giudizio va condotto ex ante, considerando le condizioni concrete in cui la decisione è stata assunta.

Dagli atti emerge che la scelta fu preceduta da un’adeguata valutazione di molteplici interessi. La relazione ANAS documenta la presenza in galleria di impianti di ventilazione, armadi di chiamata SOS, presidi antincendio e cavi di rame, per un valore di alcuni milioni di euro; il mantenimento di un livello di illuminazione era diretto a prevenire furti e atti vandalici nelle ore notturne prive di vigilanza. Il Collegio osserva che l’alternativa dello spegnimento totale avrebbe imposto un servizio di guardiania continuativo, con un costo stimato di € 158.912,64 annui e complessivi € 374.768,98 per i 28,3 mesi di interdizione, quindi superiore al pregiudizio contestato.

Assume rilievo anche la collocazione territoriale della galleria, inserita dal piano di Protezione Civile della Regione Abruzzo tra le infrastrutture di particolare complessità e la SS 487 annoverata tra gli Entry Point regionali per le colonne mobili di soccorso. La Corte richiama la circolare ANAS 8 settembre 1999, che impone la segnalazione delle gallerie superiori a 1.000 metri per l’inserimento nei piani di protezione civile, e la necessità di garantire la percorribilità dell’arteria verso i centri ospedalieri e in favore delle popolazioni isolate.

La nota ANAS del 09.10.2023, invocata dalla Procura, è reputata irrilevante perché adottata quando la galleria era già stata riaperta. La scelta dei convenuti è così qualificata come certamente sindacabile, ma non superficiale né frutto di trascuratezza imperdonabile, anche in ragione del rispetto della normativa regionale e delle direttive ANAS. Ne consegue il rigetto della domanda e la liquidazione delle spese processuali in favore della difesa di ciascun convenuto, pari a € 2.280,00, con onere a carico dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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