Pensione privilegiata: domanda amministrativa contestuale necessaria per il collocato in quiescenza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 177 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico già collocato in quiescenza che agisca innanzi alla Corte dei conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, quale presupposto della pensione privilegiata, deve aver previamente proposto in via amministrativa una domanda che investa contestualmente sia la dipendenza causale sia il beneficio pensionistico richiesto. La sola richiesta di accertamento della causa di servizio, ove il soggetto non sia più in servizio, è inammissibile, perché il giudizio risulterebbe monco e privo di utilità concreta in mancanza della domanda di pensione. La domanda amministrativa presentata in corso di causa non sana l’omissione, non essendo consentita l’elusione della pregiudiziale amministrativa, alla cui violazione l’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. riconduce una inammissibilità insanabile. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, ma la giurisdizione non equivale ad ammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, già Luogotenente della Guardia di Finanza collocato in congedo per infermità, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata, con ascrizione a categoria e condanna al pagamento della pensione privilegiata. A fondamento ha dedotto l’intensità del servizio prestato, protratto oltre l’orario ordinario e con turni notturni, e ha contestato il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha eccepito il difetto di giurisdizione, vertendo la controversia sull’equo indennizzo, e nel merito l’infondatezza per assenza di prova del nesso causale. Il Ministero dell’Economia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L’INPS, costituitosi in corso di causa, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché la domanda di pensione privilegiata era stata presentata solo dopo la prima udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice afferma anzitutto la propria giurisdizione. Il petitum sostanziale è diretto alla pensione privilegiata e non all’equo indennizzo, con accertamento incidentale della causa di servizio. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 4325 del 2014 e n. 5467 del 2009), la Corte dei conti è titolare di giurisdizione esclusiva per materia anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio.
Respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero, poiché la verifica va condotta sulla titolarità ipotetica dell’azione e la funzione procedimentale svolta dal Comitato non consente di ritenerlo estraneo agli effetti della decisione, il giudice affronta la questione di ammissibilità sollevata dall’INPS.
La Corte distingue due situazioni. Il dipendente ancora in servizio può agire per il solo accertamento della dipendenza causale, che costituisce presupposto per valutare se e quando chiedere il collocamento in quiescenza. Il soggetto già in quiescenza, invece, deve avanzare una specifica richiesta in via amministrativa che investa contestualmente la dipendenza da causa di servizio e il beneficio economico richiesto, perché un giudizio limitato alla prima domanda sarebbe monco e privo di utilità concreta. Tale principio è affermato dalla locale Sezione d’Appello (sent. n. 166/A/2022 e n. 13/A/2023), secondo cui l’unicità dell’accertamento ex art. 12 d.P.R. n. 461/2001 non rende implicita la domanda di pensione nella richiesta di accertamento della causa di servizio.
La domanda amministrativa depositata in corso di causa non può essere valorizzata neppure per ragioni di economia processuale: ammetterne la sanatoria eluderebbe il principio di obbligatorietà della pregiudiziale amministrativa, presidiato dall’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont.. Non si riscontra, in ogni caso, sovrapponibilità soggettiva e oggettiva tra l’istanza amministrativa e il petitum dell’atto introduttivo. La sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM, invocata dal ricorrente, non è pertinente, riguardando un dipendente ancora in servizio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione e compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., essendo la decisione fondata su questione preliminare.
Nota della Redazione
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