Contributi pubblici non restituiti e danno erariale del legale rappresentante (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 178 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici destinati alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la P.A. integra un rapporto di servizio che radica la giurisdizione della Corte dei conti. La responsabilità amministrativa può affermarsi anche nei confronti della persona fisica che, quale legale rappresentante, abbia espletato le attività indispensabili all’ottenimento e alla gestione dei fondi. Il beneficiario che percepisca le somme senza impiegarle per la finalità prefissata e non le restituisca cagiona un danno erariale risarcibile. La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., dopo la novella dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. n. 150/2022, non ha efficacia di prova nei giudizi per responsabilità contabile, ma gli atti di indagine ritualmente acquisiti restano liberamente valutabili dal giudice.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il rappresentante legale e socio accomandatario di una s.a.s., sul presupposto che avesse ottenuto da Invitalia s.p.a. agevolazioni per microimprese previste dal d.lgs. n. 185/2000. Il progetto ammesso al finanziamento non è stato realizzato e la società non ha restituito le somme, così cagionando un pregiudizio quantificato in 149.396,90 euro.

La denuncia della Guardia di Finanza aveva dato avvio all’istruttoria; nel frattempo il Tribunale monocratico aveva applicato la pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen. con confisca dei beni sequestrati. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito. La causa è giunta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto, rilevando la regolare notificazione dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione. Nel merito ha ricostruito il rapporto tra contributo pubblico e finalità amministrativa, richiamando Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014 e Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011: il collegamento funzionale si scompone nella fase di percezione delle somme e in quella del loro impiego secondo il programma.

La giurisdizione contabile si estende alla persona fisica che abbia concorso a sviare le risorse o a crearne illegittimamente i presupposti, secondo Cass., SS.UU., ord. n. 14436 del 5 giugno 2018. La disciplina del d.lgs. n. 185/2000 è stata ritenuta pienamente sussumibile tra quelle che generano il rapporto di servizio.

Quanto alla prova, la Corte ha esaminato la sentenza di patteggiamento e il nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p. introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che esclude l’efficacia probatoria della pronuncia nei giudizi per responsabilità contabile. Ha osservato che la novella positivizza approdi già raggiunti, richiamando Corte conti, Sez. I app., sent. n. 25 del 23 gennaio 2023: il patteggiamento non è prova dei fatti, ma gli atti di polizia giudiziaria e le consulenze tecniche restano liberamente valutabili, salva prova contraria.

Nel caso concreto il compendio probatorio ha dimostrato un sistema di falsità documentali e artifici, con dolo e particolare calliditas, volto a deviare i contributi e a occultare le circostanze. Il nesso causale è stato affermato in relazione alla mancata restituzione e al mancato impiego delle somme. Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento di 149.396,90 euro, oltre rivalutazione e interessi, e delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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