Nesso causale e causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 175 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto del futuro trattamento pensionistico privilegiato, richiede la prova che il servizio o le condizioni della sua espletazione siano stati causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità, non essendo sufficienti le ordinarie mansioni d’istituto. La sola allegazione delle caratteristiche morbigene del servizio di polizia, in difetto di specifici episodi o condizioni straordinarie documentate, non assolve l’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ.. Il giudizio pensionistico, pur strutturato in forma impugnatoria, ha ad oggetto l’accertamento del diritto e non la legittimità dell’atto. La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per supplire alle carenze istruttorie delle parti né per svolgere indagini esplorative.

Il Fatto

Il ricorrente, Ispettore della Polizia di Stato in servizio, chiedeva l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata, ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria e dei benefici di cui alla legge n. 539/1950. L’Amministrazione aveva respinto la domanda amministrativa con decreto fondato sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva escluso il nesso con il servizio.

Il ricorrente impugnava il provvedimento, contestando la genericità e la stereotipia delle valutazioni dell’organo tecnico e sostenendo l’efficienza causale delle caratteristiche del servizio di polizia. Chiedeva disporsi CTU medico-legale e riconoscersi l’ascrivibilità della patologia almeno alla VIII categoria della Tabella A. Il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione contabile e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte afferma preliminarmente la propria giurisdizione. Il petitum sostanziale è diretto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto della pensione privilegiata: rientrano nella giurisdizione contabile, ai sensi dell’art. 13 R.D. n. 1214/1934, anche le domande di mero accertamento della causa di servizio. Il giudice richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4325 del 2014 e della decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/Pres, che ammette il ricorso in materia pensionistica volto all’accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio.

Nel merito, il giudizio pensionistico non ha ad oggetto la legittimità dell’atto ma l’accertamento del diritto: i vizi procedimentali rilevano solo se incidono sull’an o sul quantum della prestazione. La questione decisiva è quindi se la patologia dipenda dal servizio ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che subordina il trattamento privilegiato alla derivazione dell’infermità da fatti di servizio.

La Corte interpreta la nozione di concausa in senso restrittivo: è determinante il fatto che da solo condizioni l’evento come antecedente essenziale. Non ogni attività lavorativa, per sua natura idonea a esporre a generici fattori patogeni, integra la causa di servizio. Occorrono circostanze di natura particolare che, per la loro eccezionalità rispetto all’ordinario, abbiano influito in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità. Il giudice richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 1301 del 2024 e la propria precedente sentenza n. 514/2018.

Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a elencare le attività svolte e gli incarichi ricoperti, senza individuare specifici eventi o condizioni straordinarie idonei a costituire causa o concausa efficiente. La consulenza di parte si risolve in valutazioni generali e automatiche, prive di riscontro quanto alla straordinarietà dei fattori richiamati. La Corte esclude pertanto l’utilità della CTU: le parti non possono rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente, e la consulenza serve a valutare tecnicamente i dati già acquisiti, non a colmare lacune probatorie, secondo il principio di Cass. n. 31886 del 2019.

Il ricorso è dunque rigettato, con assorbimento delle ulteriori questioni e compensazione integrale delle spese in ragione della complessità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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