Parere parzialmente negativo su adesione comunale a GAL in forma societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 102 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un ente locale a un Gruppo di azione locale (GAL) costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata non ricade nel regime derogatorio delle espresse previsioni legislative di cui all’art. 5, comma 1, T.U.S.P., restando assoggettata all’onere di motivazione analitica e al controllo della Corte dei conti nelle forme dell’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.. L’atto deliberativo deve dare conto della necessità della società per le finalità istituzionali, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. In mancanza di un piano economico-finanziario o di analoga documentazione, il Collegio non può esprimere alcun effettivo esame sulla scelta, che risulta conseguentemente parzialmente negativa.
Il Fatto
Un dirigente di area di un Comune ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale con cui l’ente ha aderito a un GAL per la pesca, costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata, con sottoscrizione di tredici quote del valore nominale di euro 50,00 ciascuna, per un impegno complessivo di euro 650,00.
L’ente ha rappresentato che la partecipazione era necessaria per aderire al partenariato pubblico-privato che avrebbe promosso le strategie di sviluppo locale nell’ambito del Programma nazionale FEAMPA 2021/2027, valorizzando l’economia costiera. La questione giunge alla Corte ai sensi dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P. per la verifica di conformità dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro applicabile. Richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo, ribadisce che la funzione attribuita alla Corte è quella di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata mediante strumenti di diritto privato, in ragione delle conseguenze sulla concorrenza e sulla finanza pubblica.
Sul piano dell’ammissibilità, il Collegio accerta la propria competenza, trattandosi di ente locale con sede nella Regione Puglia, e la riconducibilità della fattispecie all’art. 5, comma 3, T.U.S.P., vertendosi su società consortile a responsabilità limitata riconducibile all’art. 3, comma 1, T.U.S.P.. Esclude poi che operi il regime derogatorio: secondo le Sezioni riunite, gli atti di adesione di una pubblica amministrazione a un GAL non ricadono nella deroga dell’art. 5, comma 1, T.U.S.P..
Nel merito, la Corte rileva che i regolamenti europei richiamati non impongono né autorizzano il ricorso al modello societario per la costituzione dei GAL, limitandosi a stabilirne le caratteristiche. Poiché l’ente ha scelto la forma societaria, l’operazione doveva essere analiticamente motivata ai sensi dell’art. 5, comma 1, T.U.S.P..
Il Comune, invece, non ha prodotto alcun piano economico-finanziario né analisi di fattibilità, limitandosi ad affermazioni tautologiche sulla coerenza dell’iniziativa con gli indirizzi programmatici dell’ente. Manca ogni valutazione prospettica sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, nonché il confronto tra le alternative gestionali. Tale carenza impedisce alla Corte di verificare convenienza economica e sostenibilità finanziaria.
La Sezione segnala ulteriori criticità. La delibera comunale è viziata da un errore di calcolo, avendo indicato la quota sottoscritta come corrispondente allo 0,065% del capitale sociale, laddove essa è pari al 6,5%. L’affermazione secondo cui la partecipazione non comporta oneri si risolve in un’apodittica statuizione, poiché l’appartenenza a una compagine sociale comporta costi non eludibili unilateralmente. L’art. 9 dello statuto, nel prevedere una quota contributiva “di norma” non eccedente il valore della quota moltiplicato per 1,5, non garantisce alcun limite effettivo. Il Collegio richiama infine l’art. 14, T.U.S.P. e la netta separazione tra patrimonio sociale ed enti partecipanti. Esprime pertanto parere parzialmente negativo in ordine alla partecipazione e all’acquisto delle quote.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.