La gestione liquidatoria dei patrimoni separati tra perdite e fondi avanzo (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 69 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria di una società a partecipazione pubblica che amministra patrimoni separati destinati alla liquidazione, la Corte dei conti valuta l’andamento delle singole procedure e la congruità dei fondi a copertura dei rischi. Il meccanismo di compensazione, previsto dalla legge istitutiva, consente di porre a confronto le perdite registrate da taluni patrimoni con gli avanzi conseguiti da altri, ma non elide l’obbligo di monitorare separatamente ciascuna gestione. I patrimoni separati, pur privi di soggettività giuridica, mantengono una vita economico-finanziaria distinta e vanno rendicontati autonomamente. Il loro stato di liquidazione esclude il presupposto della continuità aziendale e impone una rappresentazione fondata sui principi contabili dei bilanci in liquidazione. La Corte segnala i fattori che ostacolano la chiusura delle procedure e sollecita l’azionista ad adottare le iniziative utili ad accelerarle.

Il Fatto

La società, controllata dalla Cassa depositi e prestiti e inserita nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, gestisce partecipazioni, processi liquidatori e servizi di supporto alla pubblica amministrazione. Per effetto di una fusione per incorporazione, la società è divenuta titolare di patrimoni separati riconducibili a enti disciolti e a comitati soppressi, destinati alla liquidazione: i patrimoni EFIM, IGED, SIR ed Expo. Il patrimonio SIR è stato chiuso con esito positivo; gli altri procedono.

La Corte riferisce al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria relativa all’esercizio 2022. L’attività generale chiude in utile, ma i patrimoni separati presentano risultati differenziati, con perdite per EFIM e IGED. È in questo quadro che emerge la questione dell’utilizzo del fondo avanzo di gestione e della compensazione tra gli esiti delle diverse liquidazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’assetto della società, il ruolo della capogruppo e la cornice normativa che ha affidato alla stessa i compendi patrimoniali da liquidare. Il trasferimento è avvenuto con vincolo di destinazione: i beni e i rapporti restano distinti dal patrimonio generale e la società non risponde dei debiti sorti in forza dei rapporti trasferiti.

La relazione esamina l’andamento delle singole procedure. Il patrimonio separato SIR, giunto a conclusione, ha prodotto un risultato finale positivo stimato in circa 31 milioni, accantonato in uno specifico fondo avanzo di gestione. Il patrimonio EFIM consuntiva una perdita, in parte coperta dal fondo avanzo, mentre il patrimonio IGED cumula perdite per circa 26,8 milioni. I risultati negativi rilevano ai fini della valutazione della recuperabilità degli investimenti iscritti dalla trasferitaria.

La Corte considera il rapporto tra perdite e avanzi. In base alla legge istitutiva, le perdite registrate a fine liquidazione dai patrimoni separati possono essere compensate con gli avanzi degli altri patrimoni. Il risultato positivo del patrimonio SIR è quindi destinato a trovare applicazione rispetto ai risultati negativi degli altri, secondo il meccanismo legislativo richiamato. La società ha operato una rettifica del disavanzo di fusione allocato sul valore degli investimenti nei patrimoni separati, ritenendo che tali importi saranno confermati nei futuri andamenti.

Sul piano contabile, la Corte dà atto che i patrimoni separati, pur non avendo distinta soggettività, sono rappresentati con rendiconti autonomi e che lo stato di liquidazione ha fatto venir meno il presupposto della continuità aziendale. I criteri di imputazione dei costi comuni sono indicati nella nota integrativa. La Corte rileva poi i principali ostacoli alla definizione delle procedure: posizioni creditorie verso enti pubblici, immobili invenduti e aspetti previdenziali legati ai fondi pensionistici degli ex dipendenti.

Da qui l’invito all’azionista ad adottare le iniziative ritenute utili ad accelerare la chiusura delle procedure, con specifico riguardo alle posizioni creditorie e alla dismissione dei beni immobili, nell’ottica di una gestione efficiente. La Corte non formula rilievi sanzionatori, ma il monitoraggio sulla congruità dei fondi e sulla tempistica delle liquidazioni costituisce il nucleo del controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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