Permesso di soggiorno per minore età: atto dovuto senza parere ministeriale (TAR Lazio n. 1000 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per minore età spetta allo straniero non accompagnato per il solo fatto di essere minorenne e, dunque, di non essere soggetto a espulsione o respingimento. Il suo rilascio costituisce un atto di natura vincolata, rispetto al quale l’amministrazione non dispone di margini di apprezzamento discrezionale. Il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è richiesto per l’emissione del titolo, ma soltanto per la sua conversione in altro permesso al compimento della maggiore età. Il raggiungimento della maggiore età nelle more del procedimento non fa venir meno l’interesse al rilascio ora per allora del titolo, quando questo costituisca il presupposto per la conversione in un ulteriore titolo di soggiorno.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero non accompagnato, aveva presentato il 10 luglio 2023 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per minore età. Con decreto del 31 marzo 2025, notificato l’8 aprile 2025, la Questura ha rigettato l’istanza per due ragioni: il compimento della maggiore età da parte dell’istante il 25 agosto 2023 e la mancata integrazione, all’esito della fase partecipativa avviata con preavviso di rigetto del 5 dicembre 2023, con il parere del Comitato per i minori stranieri.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 5, comma 9, 19, comma 2 e 32, d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 28, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 394 del 1999 e dell’art. 10, comma 1, lett. a), l. n. 47 del 2017, oltre all’eccesso di potere. Ha sostenuto che il rilascio è atto dovuto e che non è richiesta alcuna dimostrazione di integrazione sociale né il parere ministeriale. In via cautelare aveva ottenuto l’accoglimento della domanda ai fini del riesame, ma la Questura non vi ha dato seguito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’interesse azionato. Il ricorrente chiede il rilascio ora per allora del titolo per potersene avvalere in sede di conversione in altro permesso. Sotto questo profilo il ricorso è pienamente ammissibile, secondo l’orientamento richiamato dal TAR (TAR Marche, sez. I, 15 marzo 2023 n. 176 e 14 luglio 2021 n. 578).

Nel merito il gravame è stato ritenuto fondato in applicazione degli artt. 19, commi 1-bis e 2, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 28, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 394 del 1999 e dell’art. 10, l. n. 47 del 2017. Il Collegio ha accolto due argomenti tra loro collegati.

Il primo riguarda il parere ministeriale. Il TAR ha chiarito che esso non è richiesto per l’emissione del permesso di soggiorno per minore età, ma soltanto per la sua conversione in altro titolo al compimento della maggiore età. La carenza addotta dall’amministrazione non costituiva, dunque, un ostacolo legittimo al rilascio.

Il secondo concerne la natura del provvedimento. Il rilascio del permesso per minore età è atto avente natura vincolata, che spetta allo straniero non accompagnato per il solo fatto di essere minorenne e, in quanto tale, non soggetto a espulsione o respingimento, secondo il richiamo a TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 26 aprile 2024 n. 148. L’amministrazione non poteva quindi subordinare il titolo a valutazioni ulteriori rispetto alla sussistenza del requisito anagrafico.

Il Collegio ha precisato che, per effetto dell’accoglimento, il ricorrente dovrà attivare, una volta ottenuto il titolo, il procedimento di conversione in altro tipo di permesso per poter permanere sul territorio nazionale. Il ricorso è stato accolto e l’atto impugnato annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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