Diniego di compatibilità paesaggistica e aumento di superfici utili in zona vincolata (Cons. Stato n. 1000 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004, è precluso quando i lavori eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione abbiano determinato creazione di superfici utili ovvero aumento di volumi. Le due condizioni sono previste in via alternativa dalla congiunzione “o”, sicché è sufficiente che se ne verifichi una sola perché il diniego divenga vincolato. L’inutile decorso del termine perentorio di novanta giorni per il parere della Soprintendenza non determina la formazione di un silenzio assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990, ma comporta la mera perdita del carattere vincolante del parere, restando integro il potere dell’organo tecnico di intervenire nel procedimento. Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di incompatibilità resta nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti e dell’abnormità.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile adibito a civile abitazione, sito in area paesaggisticamente vincolata nel territorio comunale, realizza nel febbraio 2015 un ampliamento della terrazza esistente mediante costruzione di un solaio e sopraelevazione della muratura perimetrale. Accertata la violazione della disciplina urbanistica, l’interessato presenta al Comune un’istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167, commi 4 e 5, e 181, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 42/2004.
La Soprintendenza esprime parere negativo, confermato dopo le osservazioni dell’interessato; il Comune, con proprio provvedimento, nega la compatibilità. Il TAR rigetta il ricorso e compensa le spese. L’interessato appella, dolendosi del rigetto del motivo sull’aumento di superfici e della mancata applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla qualificazione dell’intervento. L’art. 167, comma 4, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio è chiaro: la sanatoria è esclusa per i lavori che abbiano determinato creazione di superfici utili ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. La congiunzione “o” rende alternativa la rilevanza delle due condizioni, sicché non vi è spazio per interpretazioni riduttive.
Ne deriva che restano fuori dall’area della sanabilità tanto gli interventi comportanti aumenti volumetrici quanto quelli che determinano aumento di superficie senza incremento di volume. Nella specie l’aumento di superficie emerge dalla documentazione, anche fotografica, e non è contestato; l’opera costituisce aggiunta di un nuovo elemento edilizio, non ristrutturazione edilizia, e il territorio mantiene percepibili i caratteri che giustificano il vincolo, cosicché le altre terrazze preesistenti non attenuano la portata lesiva.
Sul versante del procedimento, il Collegio esclude che il decorso del termine di novanta giorni abbia formato un atto di assenso tacito. Secondo l’orientamento consolidato, la scadenza produce soltanto la decadenza dal potere di vincolare l’amministrazione procedente, non già quella di esprimere un contributo consultivo non obbligatorio e non vincolante; difetta una norma che faccia conseguire dal ritardo la perdita della funzione consultiva.
Quanto all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, il precedente invocato dall’appellante si esprime in termini soltanto ipotetici e comunque non sorregge la tesi del silenzio assenso. Il Comune, aderendo al parere dell’organo tecnico, non era tenuto a un’autonoma motivazione, diversamente dall’ipotesi di dissenso, né a ulteriori approfondimenti istruttori.
La Corte ribadisce infine il limite del proprio sindacato sulla discrezionalità tecnica: esso opera solo in presenza di manifesta illogicità, palese erronea percezione dei fatti o abnormità. Poiché l’aumento di superficie, a prescindere dalla sua estensione, rende il diniego vincolato e necessitato, l’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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