Proroga tecnica illegittima se disposta dopo la scadenza del contratto (TAR Puglia n. 1000 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica dei contratti pubblici costituisce strumento del tutto eccezionale, a carattere temporaneo, utilizzabile solo per assicurare il passaggio da un regime contrattuale a un altro nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara. Una volta scaduto il contratto, l’amministrazione che abbia ancora necessità della prestazione deve indire una nuova gara e non può prorogare l’affidamento al precedente operatore. In materia di proroga non vi è spazio per l’autonomia contrattuale delle parti: né il consenso dell’appaltatore alla prosecuzione del rapporto, né un mero atto interno di avvio della progettazione della gara da parte del soggetto aggregatore valgono a legittimare la proroga. L’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 consente la proroga solo in presenza dei presupposti ivi previsti e nel rispetto dell’art. 9, comma 3-bis, d.lgs. n. 66/2014 per le procedure in caso di motivata urgenza.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva il servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari presso le strutture della Asl resistente, in forza di subentro nel contratto di appalto stipulato nel 2021, con scadenza originaria al 31.12.2024. Dopo un primo rinnovo e successive rimodulazioni contrattuali, la scadenza era stata anticipata al 31.10.2024. Con deliberazione del Direttore generale n. 23 del 2.01.2025, l’Azienda ha disposto una proroga tecnica del contratto dal 01.11.2024 al 30.04.2025, alle stesse condizioni economiche.
La società ha impugnato la deliberazione e, con motivi aggiunti, la successiva nota di riscontro, lamentando la violazione della lex specialis e della disciplina generale in materia di contratti pubblici, oltre all’eccesso di potere per mancato avvio di alcuna procedura di gara. L’Asl si è costituita, invocando l’acquiescenza della ricorrente e i ritardi del soggetto aggregatore regionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la proroga tecnica è strumento eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i meccanismi concorrenziali, e può essere ancorata al principio di continuità dell’azione amministrativa nei soli casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, Sez. V, n. 3391/2008; Cons. Stato, Sez. V, n. 2882/2009; TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 6435/2021).
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la proroga è stata disposta quando il contratto si era ormai concluso, sia rispetto alla scadenza originaria del 31.12.2024 sia rispetto a quella anticipata del 31.10.2024. La proroga tecnica presuppone un contratto ancora in corso: intervenuta la scadenza, l’amministrazione deve indire una nuova gara.
Non assume rilievo, in senso contrario, il riferimento all’asserita acquiescenza della ricorrente desunta dalla nota con cui l’Ente aveva chiesto la prosecuzione del servizio. Il Tribunale osserva che in materia di proroga dei contratti pubblici non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti; la nota, peraltro contestata, non è atto idoneo a disporre la prosecuzione eccezionale del servizio.
Quanto all’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, il Collegio esclude che l’Ente abbia mai indetto una nuova gara. Il richiamo alla nota con cui si dava notizia dell’avvio della progettazione di una nuova procedura da parte del soggetto aggregatore non è conferente, trattandosi di mero atto interno privo di rilievo ai fini dell’avvio della procedura. Né rilevano i presunti ritardi del soggetto aggregatore, poiché l’Ente poteva procedere, in caso di motivata urgenza, ad autonome procedure nel rispetto dell’art. 9, comma 3-bis, d.lgs. n. 66/2014 e delle indicazioni della Circolare MEF/Min. Salute prot. n. 20518/2016.
Il ricorso e i motivi aggiunti, esaminati congiuntamente, sono pertanto fondati e vanno accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’Azienda al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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