Iscrizione al RUNTS e revoca dell’atto costitutivo: il controllo dell’ufficio è solo formale (TAR Sardegna n. 152 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il controllo demandato all’ufficio competente ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 106/2020 ha natura esclusivamente formale. Pertanto, a fronte della comunicazione di un atto di revoca dell’atto costitutivo, l’amministrazione è sostanzialmente vincolata a prenderne atto, senza poter svolgere alcuna valutazione di merito sulla validità o legittimità dell’atto medesimo, la cui cognizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria. Ne deriva che la domanda cautelare volta a contestare il provvedimento di annullamento della pratica di iscrizione risulta, di regola, priva di fumus boni iuris quando l’illegittimità dedotta riguardi direttamente l’atto di revoca e non il provvedimento amministrativo in sé considerato.
Il Fatto
La Fondazione dei Commercialisti di Cagliari aveva presentato domanda di iscrizione al RUNTS. A seguito della trasmissione, da parte del notaio incaricato, dell’atto di revoca dell’atto costitutivo della Fondazione, adottato dall’Ordine dei Commercialisti di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna ha annullato la pratica relativa alla richiesta di iscrizione.
Avverso tale provvedimento, la Fondazione ha proposto ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto, deducendo plurimi profili di illegittimità sia del provvedimento impugnato sia dell’atto di revoca presupposto. Il periculum in mora è stato allegato con riferimento al pregiudizio derivante dalla mancata iscrizione, anche sul piano dei benefici fiscali e della partecipazione a procedure di finanziamento. Si sono costituiti in giudizio la Regione e l’Ordine dei Commercialisti, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il difetto di soggettività della Fondazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, rilevando che la controversia verte sulla legittimità del provvedimento amministrativo di annullamento della domanda di iscrizione al RUNTS e non sulla validità in sé dell’atto di revoca dell’atto costitutivo, questione che appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha osservato che, ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 106/2020, l’ufficio del RUNTS deve svolgere sulla richiesta di iscrizione un controllo di regolarità formale. Tale controllo non consente all’amministrazione di apprezzare la validità sostanziale degli atti trasmessi dal notaio, come l’atto costitutivo o l’atto di revoca.
Di conseguenza, a fronte della comunicazione della revoca dell’atto costitutivo della Fondazione ricorrente, l’ufficio era essenzialmente vincolato a prenderne atto, non potendo svolgere alcuna valutazione di merito che spetterà, invece, all’autorità giudiziaria davanti alla quale l’atto di revoca sarà eventualmente impugnato.
Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha ritenuto allegato in termini estremamente generici e con riferimento a pregiudizi di natura esclusivamente patrimoniale, suscettibili di ristoro per equivalente qualora dovesse emergere la fondatezza del ricorso. Sulla base di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata rigettata, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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