Ripiano dispositivi medici: improcedibile il ricorso senza conferma regionale del pagamento (TAR Lazio n. 3946 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, conv. con mod. l. n. 118/2025, può essere dichiarata solo a seguito della comunicazione al TAR Lazio, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento del versamento della quota ridotta del 25 per cento. In difetto di tale comunicazione, la sola dichiarazione della società fornitrice di aver provveduto al pagamento non integra il presupposto della cessazione, ma determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto del Direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria del 14.12.2022, n. 7967/2022, con cui sono state individuate le aziende fornitrici e i relativi importi dovuti a titolo di ripiano per il superamento del tetto di spesa degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il gravame ha investito anche gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6.7.2022 e del 6.10.2022, l’accordo in sede di Conferenza permanente del 7.11.2019 e la nota ministeriale del 5.8.2022.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate, depositando memorie difensive. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, conv. con mod. l. n. 118/2025, che consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi di ripiano mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Con dichiarazione del 30 gennaio 2026 la società ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della quota ridotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il meccanismo disegnato dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. La norma subordina la cessazione della materia del contendere a un accertamento regionale: decorso il termine di trenta giorni, le Regioni verificano l’avvenuto versamento della quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei bollettini e nei siti istituzionali, comunicandoli senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. È questa comunicazione che determina la cessazione, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale rileva che nel caso di specie tale comunicazione non è intervenuta. La Regione interessata non ha confermato il pagamento dichiarato dalla società ricorrente. La pronuncia ex art. 7 citato, dunque, non può essere emessa: il presupposto procedimentale individuato dal legislatore è la comunicazione regionale, non la dichiarazione unilaterale della parte.

La Corte non si limita, però, a prendere atto della mancata comunicazione. La dichiarazione della società, che afferma di aver provveduto al pagamento del 25 per cento degli importi richiesti a titolo di ripiano, viene valorizzata sul piano dell’interesse. Da essa il Collegio desume la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito del ricorso.

Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del gravame. La soluzione processuale si fonda su due piani distinti: da un lato l’impossibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere in assenza della comunicazione regionale prescritta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025; dall’altro la sopravvenuta carenza di interesse, desumibile dalla stessa dichiarazione di avvenuto pagamento.

Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati posti a carico della parte ricorrente. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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