Variante urbanistica e vocazione agroalimentare: legittima la scelta discrezionale del Comune (Cons. Stato n. 10045 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La variante al piano urbanistico comunale che ridefinisce le destinazioni d’uso di un’area industriale limitando i nuovi insediamenti al settore agroalimentare costituisce espressione della potestà pianificatoria del Comune, connotata da ampia discrezionalità e non condizionata dalle destinazioni pregresse. L’individuazione dei distretti industriali e dei distretti del cibo spetta alla Regione e non disciplina l’uso del territorio, cosicché gli atti comunali che ne favoriscono lo sviluppo non integrano un’istituzione di distretto né richiedono i relativi presupposti. La motivazione delle scelte urbanistiche è sufficiente quando desumibile dai documenti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva dell’azione amministrativa, non ricorrendo i casi che impongono una motivazione rafforzata. Una variante che restringe soltanto le destinazioni ammesse, senza incidere sul carico urbanistico, non richiede nuova valutazione ambientale.

Il Fatto

Il Comune adotta una variante al PUC relativa all’area industriale del proprio territorio, con la quale limita l’insediamento alle sole attività agroalimentari, e ne ottiene l’approvazione consiliare. Nelle more, il Consorzio ASI sospende la procedura selettiva per l’assegnazione dei lotti ricadenti nella medesima area.

Una società operante nella produzione di ghisa, che aveva partecipato al bando per acquisire un immobile nell’area, impugna dinanzi al TAR Campania la variante e gli atti connessi con ricorso e due motivi aggiunti. Il TAR dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e accoglie i secondi, annullando l’approvazione definitiva della variante. Il Comune appella, chiedendo la riforma; propone opposizione di terzo un’impresa agroalimentare già insediata, mentre altri soggetti si costituiscono ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente originaria: la società ha partecipato alla procedura per acquisire un lotto dell’area pur non esercitando l’attività agroalimentare, e dunque vanta una posizione qualificata. Su tale premessa l’appello è fondato.

Il nucleo della decisione è la qualificazione degli atti impugnati. Sulla scorta di un proprio recente precedente (Cons. Stato Sez. II n. 7690 del 2024), il Consiglio chiarisce che il Comune non ha istituito alcun distretto agroalimentare o distretto del cibo. L’art. 36 della legge n. 317/1991 e l’art. 13 del d.lgs. n. 228/2001 attribuiscono alla Regione la competenza a individuare distretti industriali e distretti del cibo; tali individuazioni non disciplinano l’uso del territorio ma sono preordinate al sostegno regolamentare, organizzativo e finanziario delle imprese, come ricostruito anche dalla Corte cost. n. 72 del 2019. Le delibere comunali, modificando le NTA, hanno invece ridefinito le destinazioni d’uso dell’area, creando le condizioni perché il distretto venga individuato dalle autorità competenti.

Gli atti sono quindi espressione della discrezionalità pianificatoria comunale, non condizionata dalle destinazioni pregresse, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio delle destinazioni del previgente PRG (Cons. Stato Sez. II n. 3036 del 2024). La motivazione è sufficiente, desumendosi dai documenti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva delle scelte; la motivazione rafforzata è richiesta solo in ipotesi specifiche, non ricorrenti (Cons. Stato Ad. Plen. n. 24 del 1999). La scelta di orientare lo sviluppo verso determinate produzioni rientra nella responsabilità del pianificatore, il cui potere va inteso in termini inclusivi (Cons. Stato Sez. IV n. 8091 del 2023), ed è bilanciata dalla salvaguardia delle attività esistenti, con possibilità di ampliamenti e cambi di destinazione nello stesso settore.

Quanto ai motivi riproposti dalla ricorrente, la variante non viola l’art. 5 del regolamento regionale n. 2/2005 né esige un parere vincolante del Consorzio; non incide in modo significativo sul SIC e non richiede nuova VAS, come confermato dal parere dell’Ufficio Ambiente del 10 maggio 2018. Le osservazioni costituiscono mero apporto collaborativo e non risultano formalmente ricevute. È infine dichiarata inammissibile l’opposizione di terzo, per difetto di un interesse concreto e attuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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