Parere paesaggistico e diniego Piano Casa vanno motivati in modo specifico (TAR Liguria n. 1003 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a tutela paesaggistica il parere della Commissione locale per il paesaggio è obbligatorio anche quando il progetto di demolizione e ricostruzione ex art. 6 l.r. n. 49/2009 non risulti con chiarezza ricompreso nella precedente autorizzazione paesaggistica. Il parere della Commissione e la conseguente nota comunale che escluda la suscettibilità di riqualificazione dell’edificio debbono essere motivati ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990, indicando le specifiche ragioni di fatto e di diritto che precludono l’accoglimento dell’istanza. La motivazione è insufficiente quando non tiene conto delle osservazioni tecnico-giuridiche del richiedente sul regime del Piano Casa e sulla disciplina urbanistica dell’area. Il provvedimento è pertanto annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere, restando salve le ulteriori determinazioni in ragione della discrezionalità tecnica.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato residenziale di risalente costruzione in Bordighera, presenta nel 2016 un progetto di ristrutturazione con ampliamento volumetrico e consolidamento, ottenendo la prescritta autorizzazione paesaggistica. Il progetto viene poi archiviato per il contrasto della modifica delle altezze con la normativa sulle distanze tra pareti finestrate.

La società presenta quindi istanza di permesso di costruire ex art. 6 l.r. n. 49/2009, prevedendo la demolizione e ricostruzione dell’immobile con incremento volumetrico. Il Comune, sulla base del parere contrario della Commissione locale per il paesaggio alla demolizione integrale, comunica che l’edificio non è suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ai sensi dell’art. 2 l.r. n. 49/2009. Contro tali atti insorge la ricorrente. Il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’competenza della Commissione locale per il paesaggio. Il fabbricato ricade in area di tutela paesaggistica, sicché il parere deve ritenersi obbligatorio. Le modifiche progettuali rispetto all’intervento del 2016 non consentono di stabilire con chiarezza se il nuovo progetto sia ricompreso nella precedente autorizzazione paesaggistica. Su questa base il giudice rigetta parzialmente i primi due motivi e integralmente il quinto, con cui si sosteneva l’assoluta incompetenza della Commissione e la superfluità del parere.

I restanti motivi sono invece fondati. Sia il parere della Commissione sia la successiva nota del Comune sono privi di sufficiente motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990. Non emergono le specifiche ragioni di fatto e di diritto che precludono l’accoglimento dell’istanza. La carenza è aggravata dal fatto che l’amministrazione non ha considerato le osservazioni tecnico-giuridiche della ricorrente sul regime dell’art. 6 l.r. n. 49/2009 e sulla disciplina urbanistico-edilizia dell’area, classificata in zona B1-sottozona B1a del P.R.G. dall’art. 49 N.T.A.

Il percorso argomentativo del Collegio distingue dunque due piani: la legittimità del coinvolgimento della Commissione, che resta ferma per la ricorrenza del vincolo paesaggistico, e la qualità della motivazione degli atti, che risulta inadeguata. Il provvedimento è quindi annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere nei sensi indicati.

Quanto alle spese, la loro compensazione si giustifica per l’assenza di un pieno giudizio di spettanza della pretesa e per gli ampi margini di discrezionalità tecnica e di valutazione dei fatti riservati all’amministrazione. L’esito processuale non garantisce cioè alla ricorrente il risultato sostanziale richiesto, ma solo la rinnovazione motivata della valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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