L’atto di “allineamento a sistema” è un nuovo provvedimento che impone la rinnovata valutazione degli elementi istruttori (TAR Puglia n. 678 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Amministrazione, dopo aver adottato un provvedimento di revoca, ne “allinea” la posizione a sistema con un atto formalmente nuovo – recante una nuova data e un nuovo numero di protocollo – costituisce un autonomo esercizio del potere provvedimentale, che sostituisce il precedente provvedimento. La qualificazione dell’atto amministrativo spetta al giudice sulla base dei suoi elementi oggettivi e non può essere condizionata dalla funzione dichiarata dall’Amministrazione. Ne consegue che, al momento dell’adozione del nuovo atto, l’Amministrazione è tenuta a valutare tutti gli elementi istruttori sopravvenuti e direttamente riferiti al presupposto del provvedimento, come il DURC attestante la regolarità contributiva del datore di lavoro, e a motivare espressamente sulla loro rilevanza. L’omessa considerazione di tali elementi integra un difetto di istruttoria e di motivazione. Nella procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, l’unico interlocutore del procedimento è il datore di lavoro, sicché il preavviso di rigetto è correttamente indirizzato a quest’ultimo, mentre i lavoratori stranieri sono titolari di un interesse autonomo che fonda la legittimazione a ricorrere ma non il diritto a un contraddittorio procedimentale.

Il Fatto

Tre cittadini extracomunitari, destinatari di altrettanti nulla osta al lavoro subordinato rilasciati il 01.05.2023 su istanza nominativa di un unico datore di lavoro, impugnavano i provvedimenti del 25.09.2024 con cui la Prefettura aveva disposto la revoca dei nulla osta. I ricorrenti, giunti in Italia e mai convocati per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, avevano appreso dell’esistenza dei provvedimenti solo nel corso di un precedente giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione. Con motivi aggiunti estendevano l’impugnazione al provvedimento di revoca del 10.06.2024, adottato nei confronti del datore di lavoro e richiamato come atto presupposto. La Prefettura eccepiva l’inammissibilità del ricorso cumulativo e la tardività dell’impugnazione, qualificando gli atti del 25.09.2024 come meri “allineamenti a sistema” di posizioni già definite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo, rilevando che i tre ricorrenti erano stati individuati dal medesimo datore di lavoro con un’unica istanza e che i provvedimenti condividevano il medesimo presupposto fattuale e giuridico, sicché sussisteva la sostanziale identità delle questioni dedotte. Ha altresì respinto l’eccezione di tardività, osservando che, a fronte della contestazione dei ricorrenti, l’onere di provare l’avvenuta notificazione dei provvedimenti gravava sull’Amministrazione, la quale non aveva prodotto la documentazione attestante la trasmissione.

Nel merito, il Tribunale ha qualificato i provvedimenti del 25.09.2024 come atti autonomi e sostitutivi di quelli del 10.06.2024. L’atto che reca una nuova data, un nuovo numero di protocollo e viene autonomamente comunicato ai destinatari produce effetti giuridici propri. La formula dell’“allineamento a sistema” è priva di rilievo giuridico: se l’Amministrazione intendeva compiere un mero adempimento tecnico, avrebbe dovuto limitarsi a registrare il provvedimento originario senza adottare un atto formalmente nuovo. La tecnologia è servente all’attività amministrativa e deve prevalere la sostanza giuridica dell’atto.

Il Collegio ha quindi rilevato che, tra il 10.06.2024 e il 25.09.2024, l’Amministrazione aveva acquisito agli atti il DURC trasmesso dal datore di lavoro il 22.08.2024, attestante la regolarità contributiva alla data dell’08.08.2024, ossia esattamente il presupposto la cui carenza aveva determinato la revoca. L’Amministrazione, nel riesercitare il potere a settembre 2024, aveva l’obbligo di valutare tale documento e di motivare sulla sua rilevanza. Non avendolo fatto, i provvedimenti impugnati risultano viziati per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Tribunale ha invece respinto la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative, affermando che nella procedura di decreto flussi l’interlocutore diretto dell’Amministrazione è il datore di lavoro, al quale è correttamente indirizzato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. I lavoratori stranieri, pur titolari di un interesse autonomo e qualificato che fonda la legittimazione a impugnare, non vantano un diritto al coinvolgimento nel contraddittorio procedimentale. L’accoglimento della censura di difetto di istruttoria ha comportato l’assorbimento dei restanti motivi e l’annullamento dei provvedimenti, con obbligo per la Prefettura di rideterminarsi sulla posizione dei ricorrenti valutando il DURC e ogni ulteriore elemento istruttorio disponibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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