Valutazione degli incarichi di specifiche responsabilità nelle progressioni tra aree (TAR Calabria n. 634 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure valutative per le progressioni tra aree, gli incarichi di specifiche responsabilità di cui all’art. 84 CCNL 22.11.2022 sono valutabili solo se conferiti con atto formale espresso che ne individui il contenuto e il connesso regime giuridico ed economico, con assoggettamento del dipendente alla speciale indennità e relativa imputazione di spesa. Non è sufficiente la mera allegazione di attestazioni generiche, prive di protocollo, di nota di trasmissione o riferite a incarichi retribuiti secondo il regime delle mansioni ordinarie. La valutazione amministrativa sul possesso dei titoli è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, non per mera divergenza ricostruttiva del candidato. Il riparto dell’onere probatorio impone al concorrente di documentare compiutamente la riconducibilità dell’incarico alla speciale tipologia, non potendo l’Amministrazione supplire alle carenze della domanda. La dedotta disparità di trattamento richiede, a pena di genericità, la puntuale dimostrazione della sostanziale identità tra la posizione azionata e quella dei candidati asseritamente agevolati.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della Regione Calabria, ha partecipato alla procedura valutativa per le progressioni tra le Aree indetta dall’Amministrazione per la copertura di 162 posti nell’area degli Istruttori. L’avviso di selezione, all’art. 5, attribuiva un punteggio massimo di 6 punti per gli incarichi di specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL 22.11.2022, purché conferiti con atto formale entro il 31 dicembre 2022.
Collocatosi al posto utile con 51,64 punti, di cui solo 2 riconosciuti per incarichi di specifica responsabilità, il ricorrente ha presentato istanza di autotutela per la rettifica del punteggio, lamentando la mancata valutazione di ulteriori incarichi documentati. Dopo il rigetto dell’istanza e la pubblicazione della graduatoria definitiva, ha impugnato i provvedimenti di approvazione della graduatoria, il verbale di rigetto dell’autotutela e la nota di comunicazione, deducendo la violazione dei criteri di selezione, l’eccesso di potere per istruttoria insufficiente e la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura letterale dell’art. 5 dell’avviso, che richiede il conferimento degli incarichi con atto formale alla data del 31 dicembre 2022. La previsione contrattuale, rileva il TAR, àncora la valutabilità dell’incarico non alla sua generica riferibilità a una delle attività elencate a titolo esemplificativo nell’art. 84 CCNL, ma al formale conferimento da parte del soggetto munito di potere, con assoggettamento allo speciale regime indennitario e relativa imputazione di spesa. Ciò che rileva è dunque il titolo espresso, non il contenuto sostanziale dell’attività svolta.
Su questa base la valutazione della Commissione supera il vaglio di legittimità. Quanto alle attestazioni relative a incarichi del 2021, il ricorrente ha prodotto un mero schema privo di protocollo, senza nota di trasmissione e con firma apposta come immagine, priva di valore legale; diversamente, il candidato comparato aveva allegato la nota di accompagnamento sottoscritta dal dirigente. Gli incarichi del 2021 e 2022 compiutamente provati sono stati riconosciuti con due punti. Gli ulteriori titoli sono stati esclusi in modo non censurabile: il decreto di assegnazione delle scritture inventariali non richiama la disciplina dell’art. 84 né il regime economico, con conseguente onere del candidato di documentare la riferibilità mediante attestazioni di pagamento o disposizioni finanziarie; la nomina nel Nucleo dei Conti Pubblici Territoriali comportava un’indennità superiore alla soglia annua di 3.000 euro prevista dalla norma; la nomina a referente per la pubblicazione degli atti non reca alcun riferimento al regime speciale; i “Progetti Obiettivo” afferiscono al ciclo della performance e non integrano incarichi di specifica responsabilità; l’incarico in Commissione di dismissione è retribuito a lavoro straordinario, indice della sua riconducibilità alle mansioni ordinarie.
Il secondo motivo è respinto per difetto di allegazione. Il ricorrente non ha fornito prova specifica che la documentazione dei candidati asseritamente agevolati sia stata favorevolmente valutata: il verbale della Commissione del 10 giugno 2025 richiama le istanze di riesame in modo del tutto generico, senza univocità tra titolo e punteggio riconosciuto. Le posizioni comparate, peraltro, non risultano omogenee, avendo i controinteressati prodotto attestazioni con richiamo espresso al regime delle specifiche responsabilità, protocolli, note di accompagnamento o riferimenti normativi puntuali.
Il ricorso è quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese in ragione delle questioni di diritto trattate e del concreto dispiegarsi del procedimento.
Nota della Redazione
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