Sopravvenuta carenza di interesse per annullamento in autotutela dell’aggiudicazione (TAR Lombardia n. 1004 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., quando l’eventuale accoglimento nel merito non possa attribuire alla parte ricorrente alcuna concreta utilità. Il venir meno dell’oggetto della controversia per effetto dell’esercizio del potere di autotutela preclude al giudice amministrativo l’esame delle censure di merito, pur ritualmente proposte. In sede di riparto delle spese, la compensazione è giustificata dalla complessità delle questioni e dalla circostanza che l’annullamento sia stato disposto per ragioni formalmente estranee all’oggetto del ricorso. Resta comunque dovuto il rimborso del contributo unificato alla parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, operante nel settore della fornitura di dispositivi medicali, ha partecipato alla selezione indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento della fornitura di medicazioni varie, articolata in quattro lotti. Per il Lotto 3, avente ad oggetto la fornitura di medicazione assorbente e gelificante, la stessa ha offerto un proprio prodotto, mentre la controinteressata ha proposto un dispositivo concorrente.
All’esito della verifica della documentazione tecnica, la stazione appaltante ha aggiudicato il lotto alla controinteressata, applicando il criterio del minor prezzo. La ricorrente, dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, ha contestato la non conformità del prodotto aggiudicatario ai requisiti minimi previsti dalla lex specialis e, non ottenuta la revoca in autotutela, ha proposto ricorso articolando quattro motivi. Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha annullato in autotutela l’aggiudicazione del Lotto 3, in ragione della revisione dei fabbisogni e della riduzione delle necessità di acquisto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sopravvenuta adozione, da parte della stazione appaltante, del provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del Lotto 3 per cui è causa comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., norma che disciplina i casi di improcedibilità sopravvenuta.
Il percorso argomentativo del giudice è lineare: una volta venuto meno l’atto impugnato per effetto dell’esercizio del potere di autotutela, l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito non potrebbe attribuire alla ricorrente alcuna concreta utilità. Il giudizio di sopravvenienza è quindi condotto sul piano dell’interesse sostanziale, e non su quello della ritualità delle censure, che restano assorbite.
Quanto al riparto delle spese, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione. La decisione muove dalla complessità delle questioni e dalla circostanza che l’annullamento è stato disposto per ragioni formalmente estranee all’oggetto del ricorso: la stazione appaltante ha rivalutato le tipologie di medicazioni presenti nel prontuario aziendale per finalità di contenimento della spesa, non per rimediare ai profili di illegittimità denunciati.
Cionondimeno, il Collegio condanna la stazione appaltante a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato all’atto dell’iscrizione a ruolo. In tal modo la pronuncia riconosce il diritto al rimborso del contributo, pur in presenza di compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.