Ottemperanza al giudicato su carta docenti e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1142 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 c.p.a., accerta l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notifica del titolo stesso. Sussistendo tali presupposti, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta con facoltà di delega. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il giudice dispone inoltre la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione su di essa della somma di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, oltre interessi.

Il ricorso è fondato sulla mancata esecuzione del titolo da parte dell’amministrazione. La questione giunge al giudice amministrativo in funzione di giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. In particolare, risultano provati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti del giudizio, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 15.02.2015. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Il Tribunale dispone inoltre la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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