Rimodulazione incentivi fotovoltaici e affidamento: nessuna disapplicazione per convenzioni ante 2012 (Cons. Stato n. 1003 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione degli incentivi alla produzione di energia da impianti fotovoltaici, disposta dall’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91/2014, non contrasta con i principi eurounitari di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, né con gli artt. 16 e 17 CDFUE. Il diritto del gestore a percepire gli incentivi in misura immutata per l’intera durata della convenzione non costituisce posizione giuridica acquisita, non rientrando nella tutela del diritto di proprietà. L’assenza, nelle convenzioni anteriori al 31 dicembre 2012, di una clausola di modifica unilaterale non è elemento determinante ai fini del riconoscimento dell’affidamento, dovendo la valutazione tener conto del complessivo sistema dei regimi di sostegno, della loro natura non obbligatoria e della loro intrinseca mutevolezza. Ne deriva il rigetto della domanda di disapplicazione della norma interna e della richiesta di rinvio pregiudiziale.
Il Fatto
Una pluralità di titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW, ammessi alla tariffa incentivante sulla base di convenzioni ventennali, impugnava davanti al TAR Lazio la rimodulazione degli incentivi introdotta dall’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 116/2014, e dai decreti ministeriali attuativi del 16 e 17 ottobre 2014.
Il TAR respingeva il ricorso. Le società appellanti chiedevano la riforma della sentenza, deducendo l’erronea applicazione del diritto eurounitario, l’omessa motivazione sulle verifiche richieste dalla giurisprudenza UE e l’illegittimità della statuizione sulle spese. Il Ministero si costituiva; il GSE non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la sentenza n. 16/2017 della Corte costituzionale, che ha ritenuto immune da censure l’art. 26, comma 3, d.l. n. 91/2014: l’intervento risponde a un interesse pubblico di equo bilanciamento tra sostegno alle rinnovabili e sostenibilità dei costi a carico degli utenti. La Corte costituzionale ha escluso caratteri di imprevedibilità, osservando che le convenzioni con il GSE costituiscono strumenti di regolazione e non contratti finalizzati all’esclusivo profitto dell’operatore.
Sul piano eurounitario il Consiglio di Stato si allinea alla Corte di Giustizia UE, sentenza del 15 aprile 2021 nelle cause riunite C-798/18 e C-799/18. La disciplina sulle fonti rinnovabili attribuisce agli Stati la mera facoltà di adottare regimi di sostegno, che possono essere modificati o soppressi. Quanto all’art. 17 CDFUE, la tutela del reddito futuro presuppone che sia già percepito o oggetto di credito certo; gli incentivi previsti ma non ancora dovuti non integrano una posizione giuridica acquisita. Rispetto all’art. 16 CDFUE, le tariffe non sono risorse liberamente disponibili e non sussiste affidamento sulla loro invarianza. Le misure, inoltre, non operano in senso retroattivo, non incidendo sugli incentivi già erogati.
Il punto centrale riguarda le convenzioni stipulate prima del 31 dicembre 2012. Gli appellanti sostenevano che, in assenza di una clausola di modifica unilaterale, il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto l’affidamento e disapplicare la norma. Il Collegio respinge la tesi richiamando il precedente Cons. Stato, Sez. VI, n. 9111 del 13 novembre 2024 e Cons. Stato n. 9306 del 26 novembre 2025, reso su controversia analoga. Le convenzioni anteriori si limitavano a fissare le condizioni pratiche dell’erogazione, seguendo un provvedimento amministrativo: il GSE ha dato esecuzione a una norma autoapplicativa, senza esercizio di potere autoritativo discrezionale.
L’assenza della clausola non assume rilievo determinante. La valutazione rimessa al giudice deve considerare tutti gli elementi della fattispecie, non isolando il contenuto delle convenzioni rispetto al quadro dei regimi di sostegno. Il Consiglio di Stato conferma quindi la reiezione sia della disapplicazione sia di un ulteriore rinvio pregiudiziale, non residuando incertezze interpretative. Rigetta anche il motivo sulla motivazione apparente e quello sulle spese, richiamando l’ampio potere discrezionale del giudice in materia di compensazione. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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