Distanza minima impianti pubblicitari e nozione di parcheggio fuori carreggiata (TAR Lombardia n. 01096 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impianti pubblicitari, l’area adibita a sosta di veicoli che non presenti elementi funzionali idonei a separare il flusso di circolazione dallo spazio di sosta non può essere qualificata come parcheggio “posto fuori dalla carreggiata” ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 34, d.lgs. n. 285/1992. Ne consegue che, ai fini del calcolo della distanza minima dal confine della sede stradale, l’area di sosta priva di tali elementi di separazione deve ritenersi parte della carreggiata, con applicazione della distanza minima di m 1,50 prescritta dal regolamento comunale per l’installazione di manufatti pubblicitari. Il provvedimento di diniego che si fondi su detto presupposto è legittimo, non occorrendo all’amministrazione confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive presentate dall’istante in sede procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della progettazione e installazione di impianti pubblicitari, impugnava la nota con cui il Comune aveva negato il rilascio del titolo autorizzatorio per l’installazione di un impianto pubblicitario in via Roma, s.p. XI km 4+271 dx. Il diniego si fondava sul parere della Polizia Locale che rilevava la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. a), del regolamento comunale per la pubblicità sulle strade, che prescrive una distanza minima di m 1,50 dell’impianto dalla carreggiata.
La società deduceva che l’area interessata risultava destinata a parcheggio dal piano di governo del territorio e, pertanto, non poteva essere computata ai fini della verifica delle distanze, trattandosi di area “posta fuori dalla carreggiata”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso, condividendo la ricostruzione operata dall’amministrazione comunale, che qualificava la controstrada di via Roma come un’unica carreggiata a doppio senso di circolazione.
Richiamando la definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, n. 34, d.lgs. n. 285/1992, il TAR ha osservato che il parcheggio è un’area posta fuori dalla carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. Tuttavia, nell’area di sedime in contestazione non risultano elementi funzionali idonei a separare il flusso di scorrimento dallo spazio di sosta, come accertato dalle relazioni tecniche eseguite sul luogo dal Comune e come emerso anche dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa ricorrente.
Il Collegio ha quindi escluso che la sola previsione urbanistica della destinazione a parcheggio sia sufficiente a sottrarre l’area dalla nozione di carreggiata, dovendosi avere riguardo alla conformazione strutturale e funzionale del sedime stradale, privo di separazioni fisiche tra la sede di transito e quella di sosta. L’installazione del manufatto pubblicitario a ridosso della sede stradale si poneva pertanto in contrasto con la prescrizione regolamentare che impone la distanza minima di m 1,50, configurandosi la proiezione del cartello sulla sede stradale con conseguente rischio per la circolazione.
Quanto al dedotto vizio procedimentale, il TAR ha rilevato che, a seguito del preavviso di diniego, il Comune ha disposto un supplemento di verifica e che il successivo provvedimento negativo risulta adeguatamente motivato, non essendo peraltro l’amministrazione tenuta a confutare analiticamente tutte le deduzioni contenute nella memoria difensiva dell’istante. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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