Offerta formativa universitaria e sindacato estrinseco sulle scelte del CIST (TAR Sicilia n. 1549 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui gli organi accademici definiscono l’offerta formativa e attribuiscono gli incarichi di insegnamento costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del sindacato estrinseco per eccesso di potere. Il singolo docente non vanta un diritto soggettivo alla titolarità dell’insegnamento, poiché l’attribuzione del carico didattico è rimessa alle valutazioni degli organi competenti e risponde a criteri oggettivi di sostenibilità dell’offerta. In sede di azione di annullamento, il ricorso va notificato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., anche ad almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Un professore ordinario di un ateneo impugnava davanti al TAR il silenzio-rigetto formatosi su un ricorso gerarchico, chiedendo l’annullamento delle delibere con cui il Consiglio del corso integrato aveva approvato l’offerta formativa e i piani di copertura didattica, con conseguente mancato affidamento al ricorrente di un insegnamento e la sua estromissione dagli elenchi dei docenti di riferimento. Chiedeva inoltre l’accertamento del diritto a essere integrato nell’offerta formativa dell’anno accademico successivo.

Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti il ricorrente estendeva l’impugnativa ad altre delibere del Consiglio di corso, del Dipartimento, del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, lamentando la violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento, della legge sull’autonomia didattica e dello statuto di ateneo, oltre all’eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato separatamente i tre ricorsi. Quanto al ricorso introduttivo, ha rilevato che lo stesso non risultava notificato ad alcun controinteressato, pur in presenza di un soggetto titolare di un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati. L’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. impone la notifica ad almeno un controinteressato quando è proposta azione di annullamento. Il ricorso introduttivo è pertanto inammissibile.

Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’offerta formativa impugnata era ormai in via di conclusione e l’insegnamento era già stato erogato nel corrente anno accademico. Ne consegue che, anche in caso di accoglimento, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire il bene della vita richiesto, non essendo stata articolata alcuna domanda risarcitoria.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto nel merito. Il Collegio ha osservato che le delibere impugnate si inseriscono nelle dinamiche programmatorie dell’offerta formativa, vincolate al criterio oggettivo di allestire la migliore proposta culturale possibile, nell’ottica della sostenibilità tra numero degli studenti e numero degli insegnamenti. Il vigente statuto dell’ateneo attribuisce ai Consigli di Dipartimento la potestà di proporre l’istituzione, l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio, nonché di provvedere al conferimento degli incarichi di insegnamento.

Il Collegio ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dell’amministrazione, secondo cui la scelta operata risponde a criteri oggettivi e non presenta profili di irragionevolezza sindacabili in sede di legittimità. In particolare, l’attribuzione del carico didattico fa riferimento alla cosiddetta didattica erogata, e i Consigli di Dipartimento provvedono annualmente all’assegnazione degli incarichi. L’eventuale precedente autorizzazione al trasferimento del docente, con l’impegno a coprire un insegnamento per un triennio, è stata qualificata come garanzia a tutela del dipartimento di provenienza e non come diritto del docente in mobilità.

Il Collegio ha infine escluso che la posizione del ricorrente integri un diritto alla titolarità dell’insegnamento e ha ritenuto la discrezionalità amministrativa coerentemente esercitata, nei limiti del sindacato estrinseco attribuito al giudice amministrativo. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della fattispecie, con nulla per la parte non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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