Militare sindacalista senza immunità linguistica critica non copre sfiducia al Governo (C.G.A.R.S. n. 1004 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente di un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari non è perseguibile in via disciplinare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni, ma la guarentigia dell’art. 1479-bis cod. ord. mil. opera soltanto entro i limiti della correttezza formale e dei doveri derivanti dal giuramento, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno a salvaguardia del prestigio istituzionale. Il sintagma “fatti salvi” esprime un rapporto di condizionamento, non una sequenza logica tra momento della critica e momento dei doveri di status: il giudizio è unico e impone di verificare insieme libertà di espressione e vincolo gerarchico. La nozione di correttezza formale, in ambito militare, non si esaurisce nel divieto di espressioni triviali o ingiuriose, ma è permeata dall’esigenza di tutela del prestigio della catena di comando e dei vertici politici. È quindi errato trasporre automaticamente i criteri elaborati in materia di diritto di critica sindacale nel lavoro privatizzato. Non è lecita, per alcun militare, la manifestazione di sfiducia verso il Governo, perché il principio di necessaria apoliticità delle Forze armate osta a che chi può essere chiamato a combattere per il Governo ne esprima pubblicamente la delegittimazione. L’azione ex art. 28 Stat. lav., richiamata dall’art. 1481 cod. ord. mil., resta riservata all’organizzazione sindacale e non è esperibile dal singolo dirigente uti singuli; l’intervento ad adiuvandum dell’associazione non sana il difetto originario di legittimazione.
Il Fatto
Un militare in servizio con il grado di graduato aiutante, e al contempo segretario generale di un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari, impugna davanti al TAR Sicilia il decreto direttoriale del 3 febbraio 2025 con cui il Ministero della Difesa gli ha irrogato la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per due mesi, ai sensi degli artt. 885, 1357 e 1379 cod. ord. mil. Il procedimento trae origine da alcuni comunicati sindacali diffusi nel luglio 2024, ritenuti privi dei requisiti di continenza e correttezza formale e lesivi del prestigio dell’Istituzione. Insieme alla domanda demolitoria il ricorrente propone domanda di accertamento e inibitoria della condotta antisindacale ex art. 28 Stat. lav., assumendo che la sanzione incida sull’esercizio dell’incarico per effetto dell’art. 1477-ter cod. ord. mil.
Il TAR concede la tutela cautelare, confermata in appello, e con sentenza del 5 agosto 2025 dichiara inammissibile la domanda ex art. 28, per difetto di legittimazione del singolo, ma accoglie l’impugnativa annullando il provvedimento. Il Ministero appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il percorso che ha condotto dal divieto assoluto di sindacalizzazione dei militari alla libertà sindacale funzionalizzata. La sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale ha caducato il divieto di costituire associazioni sindacali, lasciando fermo quello di aderire a sindacati esterni, e ha rimesso al legislatore condizioni e limiti. La legge n. 46/2022 e il d.lgs. n. 192/2023 hanno dato attuazione al mandato, configurando le associazioni come soggetti esponenziali degli interessi collettivi, ma entro un regime autorizzatorio rigoroso e una netta separazione tra materie sindacabili e materie sottratte. Da qui il principio: il militare che esercita funzioni sindacali non cessa di essere soggetto alla disciplina e alla gerarchia; la qualità di dirigente non sospende i doveri di lealtà, anzi li rende più esigenti.
Su questa base il Collegio accoglie il primo motivo. Il TAR ha assunto come chiave quasi esclusiva la disciplina dell’azione antisindacale e la giurisprudenza giuslavoristica, riducendo i doveri di status a sfondo retorico. Il modulo processuale non determina l’angolo visuale del giudice amministrativo, che resta giudice del potere e non può importare soglie di tolleranza elaborate in settori diversi senza verificarne la compatibilità con la specialità militare. Confermata invece l’inammissibilità della domanda ex art. 28: la legittimazione spetta al soggetto collettivo, e l’intervento adesivo dell’associazione non ne determina la surrogazione.
Il secondo motivo è parimenti fondato. L’art. 1479-bis cod. ord. mil. non antepone il canone della critica sindacale alla verifica dei doveri militari: la clausola “fatti salvi” condiziona la guarentigia al rispetto della correttezza formale e dei doveri di contegno. Le espressioni contestate — l’immagine dell’orfananza da un Ministro attento al personale, l’auspicio di una festa per celebrarne le dimissioni, la contrapposizione ai “politici e al Palazzo”, la qualifica di “complice dell’infelicità” per chi firma il contratto, l’accusa di incostituzionalità verso il Consigliere del Ministro e soprattutto l’affermazione di sfiducia verso l’attuale Governo — costruiscono una frattura simbolica tra il corpo militare e i vertici istituzionali. Tali frasi superano il limite della continenza formale nella specifica accezione militare. Il precedente invocato dall’appellato non è pertinente: là si valutavano commenti di un singolo su un profilo personale, qui parla il vertice di un’associazione su canali istituzionali ad ampia diffusione.
La sospensione dall’impiego per due mesi non è sproporzionata: misura non espulsiva, circoscritta nel tempo, collocata in fascia intermedia, graduata sulla qualità del soggetto e sul mezzo utilizzato. Gli automatismi dell’art. 1477-ter sono conseguenza tipica della legge, non esercizio mirato del potere disciplinare. Infine, la mancata ostensione della relazione finale dell’ufficiale inquirente non lede le garanzie partecipative: l’art. 1050 d.P.R. n. 90/2010 distingue la relazione riepilogativa, destinata al contraddittorio, dall’atto valutativo interno. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto.
Nota della Redazione
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