Autotutela e silenzio sul titolo per impianti di telefonia mobile (TAR Puglia n. 1004 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di silenzio sull’istanza di annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo, l’amministrazione dispone di ampio margine discrezionale sull’an dell’esercizio del potere e non sussiste alcun obbligo giuridico di avviare il relativo procedimento né di concluderlo, salvo ipotesi eccezionali. L’istanza di autotutela ha natura meramente sollecitatoria e non è idonea a incardinare l’obbligo di provvedere. Il regime autorizzatorio per l’installazione degli impianti di telecomunicazione è disciplinato dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, normativa speciale e compiuta, prevalente sulla disciplina generale del d.P.R. n. 380/2001. Il titolo unico ricomprende in sé tutte le valutazioni urbanistiche ed edilizie, senza necessità del permesso di costruire né di adempimenti istruttori aggiuntivi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare prossima al sito d’intervento, ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sulla diffida del 7 agosto 2024. Con quella diffida aveva chiesto di ordinare la sospensione dei lavori per l’installazione di un’infrastruttura di telefonia mobile di proprietà della società titolare, nonché di annullare in autotutela l’autorizzazione formatasi per silenzio. L’impianto, di altezza superiore a trenta metri, sorge a ridosso della sua abitazione e impiega la tecnologia 5G.

La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 14, 20 e 21-octies della legge n. 241/1990, difetto d’istruttoria, omessa convocazione della conferenza di servizi, mancato rispetto degli oneri di pubblicità e violazione del principio di precauzione, anche in ragione della propria condizione di salute. Ha chiesto il risarcimento dei danni. Si sono costituiti il Comune, la società titolare, l’ARPA e un gestore, chiedendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Le misure cautelari monocratiche sono state respinte e la relativa ordinanza confermata in sede collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato in tema di silenzio sull’istanza di annullamento d’ufficio: l’amministrazione conserva ampio margine discrezionale e l’istanza di parte resta meramente sollecitatoria. Non emerge, nella specie, alcuna delle ipotesi eccezionali che imporrebbero l’avvio del procedimento.

Sul piano sostanziale, il Tribunale ricostruisce il regime dettato dal Codice delle comunicazioni elettroniche dopo il d.lgs. n. 207/2021. L’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 prevede che le istanze si intendono accolte se, entro sessanta giorni, non intervenga una determinazione decisoria della conferenza o un parere negativo dell’organismo di controllo. Il procedimento è di pronunciata semplificazione e il titolo unico assorbe le valutazioni urbanistiche ed edilizie, con prevalenza sulla disciplina generale dell’edilizia.

Ne discende che non occorreva il permesso di costruire né la conferenza di servizi, non essendo l’intervento subordinato ad ulteriori provvedimenti o nulla osta, e non essendo l’area ricaduta in zona vincolata: la vicinanza della strada statale non incide sulla legittimità del titolo. Sul versante ambientale, il rispetto dei limiti è garantito dal parere favorevole dell’ARPA, reso all’esito di verifica dei luoghi; per gli impianti non occorrono la V.I.A. né pareri ulteriori.

Quanto agli oneri di pubblicità, l’istanza è stata pubblicata sul portale comunale del SUAP. Il Collegio non condivide l’indirizzo più formalista e ritiene lo strumento idoneo, valutato alla luce della disciplina procedimentale semplificata. Le censure prospettate coincidono con le osservazioni che la ricorrente avrebbe reso in fase procedimentale e, in ogni caso, si rivelano infondate: l’apporto partecipativo non avrebbe condotto a diverso risultato.

Il ricorso è pertanto rigettato. L’infondatezza della pretesa principale travolge la domanda risarcitoria, peraltro generica. La particolarità della materia induce il Collegio a compensare integralmente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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