Rigetto della cautela per mancanza di periculum nell’intesa paesaggistica (TAR Sardegna n. 196 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare amministrativo, la valutazione del periculum in mora deve essere condotta con riferimento a un pregiudizio attuale e contingente, non generico né meramente ipotetico. La circostanza che la situazione di degrado dell’area interessata dalla procedura di Intesa paesaggistica sia preesistente e stabilizzata da anni esclude la sussistenza del requisito cautelare, atteso che la prosecuzione del contenzioso non aggrava una condizione di fatto già consolidatasi nelle sue conseguenze. Il rigetto dell’istanza di sospensione non preclude tuttavia un più approfondito esame delle questioni prospettate nella fase di merito.
Il Fatto
Un’ampia pluralità di soggetti, tra cui un condominio, una società e un’associazione ambientalista, unitamente a numerosi privati, ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna il provvedimento con cui il Comune di Quartu Sant’Elena aveva rigettato l’istanza di attivazione della procedura di Intesa ai sensi degli artt. 11 e 15 delle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) del Piano Paesaggistico Regionale (p.p.r.), presentata il 3 dicembre 2025.
I ricorrenti hanno altresì chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di riattivare il procedimento, convocando un incontro tecnico istruttorio per definire congiuntamente gli elaborati e le tempistiche necessarie. Il Comune si è costituito in giudizio, resistendo alle domande avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo insussistente il periculum in mora richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.. La decisione si fonda sulla constatazione che l’area oggetto del progetto di riqualificazione versa da diversi anni in uno stato di degrado, circostanza che rende il pregiudizio lamentato non riferito a danni attuali e contingenti.
Il Tribunale ha recepito le osservazioni della difesa comunale, secondo cui il preteso pregiudizio grave e irreparabile appariva generico, non quantificato e riferito a una situazione preesistente da quasi tre anni rispetto al diniego impugnato. La protrazione del contenzioso, infatti, non può peggiorare una condizione fattuale che gli stessi ricorrenti descrivono come ormai stabilizzatasi nelle sue conseguenze.
Nonostante il rigetto della domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto che la questione prospettata richieda un più pertinente esame nel merito, fissando fin da subito la pubblica udienza del 17 marzo 2027. La decisione sulla cautela non implica pertanto alcuna valutazione nel merito della fondatezza delle pretese attoree.
Quanto alle spese della presente fase processuale, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, in ragione della natura della controversia e dell’esito della fase cautelare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.