Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 2424 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando il titolo giudiziale non impugnato è divenuto definitivo e l’amministrazione resta inerte oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e liquida la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero a riconoscergli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, per il servizio prestato negli anni scolastici indicati, per un importo complessivo di poco superiore a mille euro, oltre interessi legali.

La sentenza, notificata all’amministrazione, non era stata impugnata ed era quindi divenuta definitiva, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse dichiarata la mancata ottemperanza, assegnato un termine all’amministrazione, nominato il commissario ad acta e fissata la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Su questa base ha accolto il ricorso nei limiti illustrati.

Il giudice ha ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Quanto al commissario ad acta, il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e all’art. 56 del medesimo d.P.R.; la parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.

Il Tribunale ha inoltre disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Ha infine liquidato le spese secondo il criterio della soccombenza, tenendo conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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