Concessioni balneari, proroga sine die incompatibile con la direttiva servizi (TAR Lazio n. 1004 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La risalenza del titolo concessorio demaniale marittimo non sottrae il rapporto all’applicazione della direttiva 2006/123/CE, che opera al momento del rinnovo anche per le concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009. La proroga conseguita all’esito di un avviso che consente ai terzi la sola presentazione di osservazioni non integra una procedura selettiva conforme ai principi di pubblicità, imparzialità e parità di trattamento. Il diritto di insistenza, abrogato dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, non attribuiva un diritto al rinnovo automatico, ma una mera prelazione a parità di condizioni. La concessione demaniale non è “cosa propria” del concessionario e la sua temporaneità è insita nella natura del titolo. Le censure sull’indennizzo sono inammissibili perché premature.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo su tratti del litorale di un Comune costiero. Il rapporto risale al 1998, dunque a epoca anteriore alla soppressione del diritto di insistenza e al termine di trasposizione della direttiva servizi. Il concessionario aveva poi ottenuto l’estensione della validità del titolo fino al 31 dicembre 2033, invocando la proroga automatica prevista dall’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018.

Con ricorso e motivi aggiunti ha chiesto l’accertamento della natura pluriennale e indefinita del rapporto, la condanna al rilascio di un titolo con rinnovo senza soluzione di continuità e l’annullamento degli atti con cui il Comune ha riportato la scadenza della concessione al 31 dicembre 2025, avviando le procedure di gara. Ha prospettato questione di legittimità costituzionale e istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la tesi dell’impermeabilità della concessione alla disciplina interna e unionale, in quanto prorogata all’esito di una procedura competitiva. Il presupposto è smentito dalla documentazione acquisita in istruttoria. L’avviso comunale, adottato sul presupposto della proroga legale, consentiva ai terzi la sola proposizione di “osservazioni, opposizioni e richieste”, non istanze concorrenti, e mirava soltanto a fare emergere interessi oppositivi. La pubblicazione era limitata all’ambito locale e priva di forme di divulgazione degli esiti.

Richiamando le pronunce del Cons. Stato, Sez. VII, n. 10131 e n. 10132/2024, il Tribunale ribadisce che il modello degli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. esec. cod. nav. non assicura le garanzie di imparzialità e trasparenza imposte dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo e la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sull’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022, disposizione che ha dato attuazione alla normativa unionale e trova copertura nell’art. 117, primo comma, Cost.

Quanto alla risalenza del titolo, l’ordinanza CGUE 5 giugno 2025, C-464/24, resa su rinvio del Giudice di Pace di Rimini, ha chiarito che le concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate dopo tale data rientrano nell’ambito della direttiva al momento del rinnovo. La sopravvenienza normativa incide sui rapporti di durata per la parte successiva, secondo il principio già affermato dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021. La sentenza Promoimpresa non fonda un diritto alla proroga, ma impone uno spatium temporis per l’ammortamento degli investimenti, nella specie assicurato.

Il Collegio esclude poi che l’originario diritto di insistenza attribuisse un godimento perpetuo. L’art. 36 cod. nav. configura la concessione come istituto a durata limitata e il previgente art. 37, comma 2, cod. nav. attribuiva solo una prelazione in caso di equiordinazione delle istanze. La CGUE 11 luglio 2024, C-598/22, ha ritenuto conforme al diritto unionale l’art. 49 cod. nav., espressione del principio di inalienabilità del demanio. Non è pertinente il richiamo alla sentenza Commissione/Ungheria, C-235/17, che riguardava diritti di usufrutto su fondi privati.

Sono infine inammissibili le censure sull’indennizzo, perché premature: potranno essere proposte solo dopo il bando di gara o il provvedimento di incameramento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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