Obbligo di esecuzione del giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13601 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento contenuto nel giudicato non è sindacabile, neppure con riferimento ai presupposti della pretesa riconosciuta. L’amministrazione che non ottemperi alla statuizione di condanna deve essere condannata a dare esecuzione al dictum nel termine assegnato dal giudice, con nomina fin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La mancata prova dell’adempimento grava sull’amministrazione, la quale non può limitarsi a una costituzione meramente formale. La soccombenza comporta la condanna alle spese secondo i parametri delle procedure esecutive.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1677/2025, il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, relativamente all’anno scolastico 2024/2025, con condanna del Ministero a provvedere e alla rifusione delle spese.
La sentenza, notificata ai fini esecutivi il 16.11.2025, era passata in giudicato. Il Ministero non vi aveva tuttavia dato esecuzione, sicché la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inerzia serbata dall’amministrazione e chiedendo l’adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali del giudizio di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la notificazione nelle forme di legge e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Ha, quindi, affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha osservato che l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. A fronte dell’allegato inadempimento, il TAR ha richiamato il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. n. 13533/2001), in base al quale grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento.
La Corte ha quindi precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza: il giudicato fa stato tra le parti e l’accertamento in esso contenuto non può essere rimesso in discussione. Ne consegue l’obbligo dell’amministrazione di dare piena esecuzione alla statuizione di condanna.
Il Collegio ha ordinato l’esecuzione nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, ed ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per il caso di ulteriore inerzia.
Tenuto conto della rilevanza sistematica e della persistenza dell’inottemperanza, ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, mentre ha escluso la condanna alle penalità di mora allo stato, salva la possibilità di provvedervi su istanza in caso di perdurante inadempimento. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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