Concessioni demaniali marittime, nessuna preferenza per il concessionario uscente (TAR Sicilia n. 1557 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime ex art. 37, comma 1, cod. nav. non sussiste alcuna preferenza per il precedente concessionario, essendo venuto meno il c.d. diritto di insistenza per effetto dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010. La comparazione deve individuare l’istanza che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene e risponda al più rilevante interesse pubblico, senza che la valenza sociale dell’offerente integri di per sé titolo di preferenza. La valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza. L’omessa previsione, nel bando, di una griglia motivazionale non vizia i giudizi se la lettera di invito predetermini criteri e coefficienti di valutazione.

Il Fatto

Una società cooperativa, concessionaria dal 2012 dello specchio acqueo e dell’area demaniale antistanti il porto di Trapani per una struttura destinata alla nautica da diporto, presentava istanza di rinnovo della concessione. Una seconda società avanzava una domanda concorrente, avviando la procedura comparativa disciplinata dall’art. 37 cod. nav., a lungo sospesa per effetto delle reiterate proroghe ex lege.

All’esito, l’Autorità di sistema portuale aggiudicava la concessione alla concorrente con 78,60 punti contro i 76,00 conseguiti dalla precedente concessionaria. Quest’ultima impugnava il decreto di aggiudicazione, i verbali della commissione e la nota con cui le veniva intimato lo sgombero entro sessanta giorni, chiedendo l’annullamento degli atti, la declaratoria del proprio diritto all’aggiudicazione e il subentro nella concessione. La controinteressata proponeva ricorso incidentale, in via gradata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa sistematica: l’art. 37, comma 1, cod. nav. accorda preferenza al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene e che si proponga un uso rispondente a un più rilevante interesse pubblico. La norma ha da oltre quindici anni escluso ogni preferenza per il precedente concessionario, con conseguente venir meno del c.d. diritto di insistenza. Il TAR dà conto del diverso orientamento tra il giudice di appello nazionale e il giudice di appello siciliano sulle modalità di svolgimento della comparazione, ferma restando l’esigenza di individuare il soggetto in grado di presentare l’offerta migliore anche sotto il profilo della cura dell’interesse pubblico.

Sul primo motivo, concernente il punteggio tecnico relativo al personale addetto, il Tribunale esclude la manifesta illogicità della valutazione. È irrilevante il carattere mutualistico dell’offerente, non previsto tra i parametri. Il profilo numerico dei lavoratori impiegati non è l’unico considerato dal criterio, che richiama espressamente anche la professionalità del personale. L’offerta della controinteressata risulta più strutturata e aderente al criterio. Quanto alla mancata previsione della griglia di valutazione, essa risulta per tabulas dalla lettera di invito, che assicura ai commissari la possibilità di modulare i coefficienti.

Sul secondo motivo, relativo alla pretesa irrealizzabilità del progetto aggiudicato, il Collegio rileva che le questioni concernenti gli ormeggi afferiscono al distinto criterio di valutazione n. 5, mai contestato. Non emergono elementi per ritenere irrealizzabile l’offerta complessivamente intesa, né la sua ipotetica parziale irrealizzabilità sotto il profilo dimensionale appare idonea a inficiare la valutazione di un criterio complesso, che non può ridursi a un singolo sub-profilo.

Sul terzo motivo, il TAR esclude che il più rilevante interesse pubblico possa coincidere con le finalità sociali dell’offerente. L’art. 10 del regolamento dell’Autorità non valorizza l’esperienza pregressa nella specifica concessione. Anche la controinteressata vanta un’esperienza significativa e ha previsto misure di tutela ambientale. Il quarto motivo, di illegittimità derivata dell’ordine di sgombero, cade con il rigetto dei primi tre.

Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale, proposto in via subordinata, è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente principale è condannata alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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