Acquisizione gratuita al patrimonio comunale e inoppugnabilità dell’ordine di ripristino (TAR Lombardia n. 4010 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune accerta l’inottemperanza all’ordine di ripristino e dichiara l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale costituisce atto meramente esecutivo della precedente ordinanza di ripristino, divenuta inoppugnabile. Ne consegue che le censure relative all’esistenza e alla qualificazione dell’abuso non possono essere fatte valere in sede di impugnazione dell’atto acquisitivo. La comunicazione prevista dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 è prodromica all’immissione in possesso e alla trascrizione dell’acquisto, non anche alla notifica degli atti di accertamento dell’inottemperanza. L’acquisizione deve riguardare l’intera area interessata dall’abuso, senza che occorra specifica motivazione sulle dimensioni quando l’area stessa sia integralmente coinvolta dall’intervento abusivo.
Il Fatto
Una società, conduttrice di un’area di proprietà di altra società, aveva realizzato in assenza di titolo edilizio uno spianamento del terreno, un piazzale carrabile e il posizionamento di container. Con ordinanza del 2017 il Comune aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, con l’avvertimento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Nel 2023, accertata la mancata esecuzione, il Comune aveva dichiarato l’acquisizione dell’area e comminato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis. Le due società hanno impugnato separatamente l’ordinanza, proponendo anche domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi, vertendo gli stessi sul medesimo provvedimento. Ha poi ritenuto di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione, stante l’infondatezza nel merito delle doglianze.
Quanto alla prima censura, che negava la necessità del permesso di costruire per gli interventi realizzati, il TAR l’ha dichiarata inammissibile: l’esistenza e la qualificazione dell’abuso erano state accertate con l’ordinanza di ripristino del 2017, divenuta inoppugnabile. L’atto successivo si limita a prendere atto della mancata esecuzione dell’ordine, senza rinnovare la valutazione sull’abuso.
Il Tribunale ha respinto anche la doglianza relativa alla mancata comunicazione dell’accertamento di inottemperanza: l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 è funzionale all’immissione in possesso e alla trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari, e non impone la notifica del verbale di accertamento della Polizia Locale né della comunicazione del SUE.
Quanto alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’avviso di avvio del procedimento non è necessario per gli atti meramente esecutivi di precedenti determinazioni non impugnate, quali sono le ordinanze di acquisizione gratuita (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 4 giugno 2021, n. 1377). Ha infine escluso l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la violazione del limite del decuplo: l’abuso aveva interessato l’intera particella catastale, correttamente acquisita, senza necessità di specifica motivazione sulle dimensioni. Il rigetto delle domande di annullamento ha comportato il rigetto anche della domanda risarcitoria, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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