Il vincolo paesaggistico prevale sulla non boscosità mai accertata (Cons. Stato n. 10053 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di bosco rilevante ai fini del vincolo paesaggistico ha carattere qualitativo: non assume rilievo l’epoca di costituzione della vegetazione né la pregressa destinazione agricola dell’area. La normativa regionale che subordina l’esclusione dalla nozione di bosco a un apposito provvedimento di accertamento della non boscosità attribuisce a tale provvedimento efficacia costitutiva, con la conseguenza che la trasformazione dell’area in assenza di esso integra disboscamento non autorizzato. L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria è ammessa nei soli casi tassativi di cui agli artt. 167, commi 4 e 5, e 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004, riferiti a lavori inerenti a fabbricati, e non si estende agli interventi non edilizi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi.

Il Fatto

I proprietari di terreni nel Comune di Negrar hanno impugnato l’ordinanza regionale che ha contestato l’eliminazione della vegetazione boschiva preesistente e imposto il ripristino di circa 1.700 mq, destinati a vigneto in assenza di autorizzazione paesaggistica. L’Amministrazione aveva rilevato l’impossibilità della sanatoria, non rientrando l’intervento tra le fattispecie dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004.

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, escludendo il difetto di motivazione e di istruttoria e negando la sanatoria postuma. Gli appellanti hanno contestato la qualificazione dell’area come bosco, la valutazione dei documenti e la classificazione dell’intervento come aratura e pulizia del suolo agricolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ribadito che la normativa delinea una nozione di bosco di carattere qualitativo: irrilevanti sono l’epoca di costituzione della vegetazione e le pregresse vicende agricole. La D.G.R. Veneto n. 1319/2013 subordina l’esclusione dalla nozione alla preventiva decretazione del carattere di non boscosità, attribuendo al provvedimento efficacia costitutiva. Il mancato accertamento impedisce l’accoglimento del primo motivo, anche se la normativa del 2014 avrebbe astrattamente consentito di considerare i terrazzamenti.

Quanto alla completezza dell’istruttoria, la Corte ha condiviso le conclusioni del verificatore: la superficie individuata dalla Regione indica con ragionevole certezza aree a presenza arborea con densità e dimensioni rientranti nella definizione contestata, come confermano le ortofoto.

Sul terzo motivo, il Collegio ha ritenuto corretta la limitazione della sanatoria ai soli casi degli artt. 167, commi 4 e 5, del codice dei beni culturali. Si tratta di ipotesi tassative relative a lavori inerenti a fabbricati, non estensibili agli interventi non edilizi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 312 del 2018 e da Cons. Stato, sez. VI, n. 1851 del 2013. Né rileva l’inserimento nella tipologia A19 del d.P.R. 31/2017, normativa successiva che comunque subordina l’esenzione al previo accertamento dell’uso agricolo e all’individuazione delle aree nel piano paesaggistico.

L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese, comprese quelle di verificazione liquidate in euro 4.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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