Obblighi contrattuali dei subfornitori e natura soggettiva della giurisdizione amministrativa (TAR Lazio n. 10042 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione regolatoria che impone all’operatore postale che si avvale di altri soggetti per lo svolgimento dell’attività l’onere di richiamare nei contratti il dovere del rispetto delle norme a tutela dell’utenza non introduce alcuna forma di responsabilità per fatto altrui o di culpa in vigilando, ma si limita a prescrivere un adempimento meramente formale e di natura organizzativo-preventiva, riconducibile a un minimo onere di diligenza contrattuale. La giurisdizione amministrativa ha natura soggettiva e non oggettiva: l’impugnativa di una disposizione regolatoria è inammissibile quando il ricorrente non dimostri la c.d. effettività della lesione, ossia un pregiudizio concreto e attuale derivante dal provvedimento gravato alla propria sfera giuridica.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore postale che svolge servizi di ritiro e consegna pacchi mediante locker e punti di ritiro, anche avvalendosi di imprese terze, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la delibera AgCom n. 388/24/CONS e i relativi allegati, recante il nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali. Le censure hanno investito quattro distinte previsioni del regolamento: le cause di diniego del rinnovo del titolo abilitativo, l’esclusione dal perimetro dei servizi postali della mera attività di intermediazione commerciale, l’esenzione dall’obbligo di carta dei servizi per i soggetti che svolgono una singola fase dell’attività per conto altrui e, infine, gli obblighi di garanzia e di richiamo contrattuale gravanti sugli operatori che si avvalgono di subfornitori. Nel corso del giudizio la società ha ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione generale e della licenza individuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo motivo di ricorso, relativo alle cause di diniego del rinnovo di cui all’art. 8 del regolamento: avendo la ricorrente ottenuto i titoli abilitativi nel corso del processo, la clausola sul rinnovo si configura come prescrizione “volizione-preliminare” non attualmente lesiva, risolvendosi l’impugnativa in un inammissibile sindacato preventivo e astratto sulla legittimità del regolamento.
Quanto al secondo e al terzo motivo, rispettivamente concernenti l’esclusione dell’intermediazione commerciale dal perimetro dei servizi postali e l’esenzione dall’obbligo di carta dei servizi per i fornitori che operano esclusivamente per conto altrui, il Tribunale ne ha rilevato l’inammissibilità per difetto di interesse. La ricorrente, in qualità di operatore postale, non è sussumibile nelle categorie soggettive beneficiarie delle disposizioni censurate e non subisce alcun pregiudizio concreto e attuale dalla loro applicazione, difettando la dimostrazione dell’effettività della lesione richiesta per la legittimazione all’azione di annullamento.
Il Collegio ha quindi ribadito che il processo amministrativo è di giurisdizione soggettiva, volto alla tutela di interessi individuali e non alla cura di un indifferenziato interesse alla legalità oggettiva, richiamando sul punto i precedenti del Consiglio di Stato che escludono che l’impugnativa possa degradare ad azione popolare al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Il quarto motivo, concernente l’obbligo di garanzia e il richiamo contrattuale delle norme di settore, è stato invece respinto nel merito in quanto infondato. Il Tribunale ha chiarito che la previsione non istituisce alcuna traslazione di funzioni pubbliche di vigilanza in capo all’operatore privato né introduce forme di responsabilità oggettiva per gli illeciti commessi in autonomia dai subfornitori, ma impone esclusivamente un onere di natura contrattuale, consistente nell’apporre nei testi negoziali una clausola di richiamo al rispetto della normativa primaria e regolamentare. La disposizione, di carattere organizzativo e preventivo, è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, limitandosi a prescrivere minimi oneri di diligenza contrattuale.
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Nota della Redazione
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