Docente a tempo pieno e obbligo di riversamento dei compensi libero professionali (Cons. Stato n. 10089 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica anche all’esercizio di attività libero professionale radicalmente incompatibile con il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno, non essendo ipotizzabile che una violazione più grave del mero espletamento di incarichi non autorizzati resti priva della conseguenza del riversamento dei compensi. La nozione di “incarichi che non siano stati conferiti” è generica e comprende, a maiori, ogni attività retribuita non conferita dall’amministrazione. La disposizione non ha natura sanzionatoria, ma reale e compensativa, volta a destinare i compensi in difetto di previa autorizzazione, con applicazione della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Ne deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale costruita sulla pretesa natura sanzionatoria della norma.
Il Fatto
Il ricorrente, già professore ordinario presso un ateneo milanese fino al collocamento a riposo nel 2017, ha svolto a partire dal 2002 attività assistenziale in forza di convenzioni tra l’ateneo e un istituto ortopedico e, parallelamente, attività di libera professione presso uno studio odontoiatrico associato. A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, l’ateneo ha trasmesso gli esiti alla Corte dei conti, che ha citato in giudizio il docente per il pagamento di un importo superiore a sette milioni di euro, comprensivo dei proventi lordi dell’attività professionale da riversarsi ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il docente ha adito il TAR Lombardia con due domande di accertamento: il diritto a percepire stipendio tabellare, indennità e compensi assistenziali; l’accertamento negativo dell’obbligo di riversamento dei compensi libero professionali. Dopo una prima declinatoria di giurisdizione, annullata in appello, il TAR ha in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto il ricorso. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame e conferma la sentenza. Il fulcro dell’appello è la pretesa estraneità dell’esercizio della libera professione all’ambito applicativo dell’art. 53, comma 7: la norma sanzionerebbe solo lo svolgimento di incarichi non autorizzati, mentre l’attività libero professionale incompatibile sarebbe regolata dall’art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957. Da ciò l’appellante deduceva la natura sanzionatoria della disposizione e la sua stretta interpretazione, con conseguente violazione del principio di legalità ex art. 25 Cost.
La Corte ritiene la censura infondata. La dizione letterale della norma, nel riferirsi agli “incarichi che non siano stati conferiti”, costituisce nozione generica che comprende a maiori ogni attività retribuita non conferita dall’amministrazione, anche privata, e non esclude l’evenienza più grave dell’attività incompatibile. Il Collegio richiama il principio per cui neppure l’autorizzazione postuma sana l’attività illegittimamente svolta (Cass., sez. II, n. 1623 del 2022; Cons. St., sez. VI, n. 4590 del 2016), sicché irrilevante è che l’attività sia a priori autorizzabile o meno.
L’interpretazione opposta condurrebbe a conseguenze irrazionali: consentirebbe al dipendente infedele di svolgere per anni due attività lavorative, trattenendo stipendio e proventi dell’attività vietata. Ciò contrasterebbe con i principi di buon andamento (art. 97 Cost.), di tendenziale esclusività della funzione pubblica (art. 98 Cost.) e di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), incentivando per paradosso la doppia professione.
Quanto alla natura della norma, la Corte esclude quella sanzionatoria e afferma quella reale e compensativa, richiamando Cons. St., sez. VII, n. 451 del 2023, con applicazione della prescrizione decennale. L’obbligo di informare il datore di lavoro vale anche per le attività incompatibili, integrando la mancata richiesta una condotta di occultamento del danno. Cade quindi anche la questione di costituzionalità, correttamente ritenuta manifestamente infondata. L’appello è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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