La clausola revisionale ex art. 106 prevale sul comma 511 per i canoni di noleggio Consip (TAR Lazio n. 11943 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 511, l. n. 208/2015 non trova applicazione ai contratti attuativi stipulati in adesione a convenzioni stipulate da un soggetto aggregatore quando la clausola di revisione del prezzo non sia ancorata al valore di “beni indifferenziati”, nozione estranea alla metodologia statistica ISTAT e non rinvenibile nell’indice NIC Divisione Trasporti. In tale evenienza, il richiamo al comma 511 contenuto nella convenzione si risolve in un mero rinvio alla disposizione legislativa, inidoneo a estenderne l’operatività in assenza dei presupposti da essa stessa previsti. La clausola revisionale pattizia che rinvii all’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e che non condizioni la revisione al superamento di una soglia minima di incremento (quale quella del 10%) conserva piena efficacia, obbligando l’Amministrazione a corrispondere il compenso revisionale calcolato secondo l’indice contrattualmente prescelto.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria dei quattro lotti della Convenzione Consip ID Sigef 2049 per il noleggio a lungo termine di autoveicoli, richiedeva al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri la revisione dei canoni ai sensi dell’art. 10 della Convenzione e dell’Allegato 5B al Capitolato Tecnico, applicando l’indice di inflazione acquisita NIC Divisione Trasporti (pari al 9,6%). L’Amministrazione, richiamando l’art. 1, comma 511, l. n. 208/2015, rigettava l’istanza poiché l’incremento era inferiore alla soglia del 10% ivi prevista, ritenendo tale disposizione prevalente sulla clausola convenzionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, escludendo l’applicabilità del comma 511 per difetto di due presupposti. In primo luogo, la norma richiede che la clausola di revisione sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, ossia beni fungibili e standardizzati, mentre l’indice prescelto dall’Allegato 5B (NIC Divisione Trasporti) comprende beni non standardizzati. Sul punto, l’istruttoria disposta dal Collegio ha chiarito che la nozione di “beni indifferenziati” non è in uso nell’indagine ISTAT sui prezzi al consumo, confermando l’insussistenza del presupposto applicativo.
In secondo luogo, il Collegio ha precisato che la revisione speciale del comma 511 non esclude che la stazione appaltante individui clausole revisionali ad hoc ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, come avvenuto nella specie con l’Allegato 5B. La clausola ivi contenuta, che prevede la revisione dopo 12 mesi dall’attivazione sulla base dell’indice di inflazione, è stata ritenuta chiara, precisa e inequivocabile, conforme quindi al modello legale di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. La stessa Consip, in una nota del 26 luglio 2023, aveva ammesso la coesistenza complementare delle due clausole.
Ulteriori elementi distintivi hanno indotto il Collegio a escludere l’operatività del comma 511: la norma richiede una variazione superiore al 10% che alteri significativamente l’equilibrio contrattuale, accertata dall’autorità di regolazione, e prevede rimedi alternativi (riconduzione ad equità, recesso, risoluzione) attivabili da entrambe le parti; la clausola convenzionale, al contrario, non richiede soglie minime, non presuppone uno squilibrio contrattuale e legittima alla richiesta di adeguamento il solo appaltatore.
Il Collegio ha infine richiamato il principio per cui il riferimento al comma 511 contenuto in convenzione si configura come mera ripetizione di una disposizione codificata, inidonea a estenderne l’applicazione in carenza dei presupposti. Ha pertanto accertato il diritto della ricorrente al compenso revisionale del 9,6% dalla data della domanda, condannando l’Amministrazione a provvedere al calcolo e alla corresponsione delle somme dovute, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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