Ottemperanza decreto ingiuntivo carta docente e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 1083 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a decreto ingiuntivo che condanna l’amministrazione a consegnare la carta docente, sussistono i presupposti degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. ove il titolo sia divenuto esecutivo, sia stato notificato e sia decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 legge 31 dicembre 1996, n. 669, senza che l’amministrazione provi l’esecuzione. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega. Il commissario interno non ha diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è rigettata ove la nomina del commissario risulti sufficiente a sollecitare l’esecuzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro, con decreto n. 922/2024 ha ingiunto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di consegnare al ricorrente la c.d. carta docente per l’importo nominale di 1.500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione. Il provvedimento, dichiarato esecutivo, è stato notificato all’amministrazione nel gennaio 2025.
Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione, il ricorrente ha adito il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme indicate nel titolo. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è stato dichiarato esecutivo ed è stato notificato all’amministrazione; dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo un suo onere.
Su queste basi il Tribunale ritiene sussistenti tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile scadenza di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura del ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Il Tribunale precisa che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso. La nomina attinge infatti a un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio.
Quanto alla domanda di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa è rigettata: la mera previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta è reputata sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore distrattario del ricorrente.
Nota della Redazione
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