Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel contributo ART (Cons. Stato n. 10057 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla parte appellante e non contestata dall’Amministrazione resistente, determina l’improcedibilità dell’appello per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione, senza che il giudice possa scendere all’esame del merito dei motivi. La dichiarazione proveniente dalla parte che ha proposto l’impugnazione, se coerente con il comportamento processuale complessivo e con gli atti depositati, è sufficiente a fondare la declaratoria, non richiedendo una autonoma valutazione del merito. In presenza di un comportamento collaborativo dell’appellante, che abbia adempiuto alle pretese dell’Autorità nel corso del giudizio, sussistono giustificati motivi di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
Una società operante come sub-agente marittimo, raccomandataria di un armatore nell’area adriatica, ha ricevuto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti due note del 5 ottobre 2021 con le quali è stata invitata a regolarizzare il versamento del contributo di funzionamento per le annualità 2020 e 2021, calcolato ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011.
La società ha impugnato dinanzi al TAR Piemonte le note e gli atti presupposti, tra cui le delibere A.R.T. n. 172/2019 e n. 225/2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione e le determine del Segretario Generale, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a essere esclusa dal contributo e dagli obblighi dichiarativi. Il TAR ha respinto il ricorso. Avverso la sentenza è stato proposto appello, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di seconde cure l’Autorità ha rappresentato che la società aveva versato gli importi per le due annualità in misura inferiore al dovuto e senza alcuna dichiarazione, sollecitando un’integrazione sulla base dei criteri indicati.
A seguito di tale comunicazione la società ha effettuato due versamenti integrativi e, con memoria del 19 novembre 2024, ha dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione nel merito, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese.
L’Autorità ha preso atto della dichiarazione e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello, con conferma della pronuncia di primo grado e condanna alle spese.
La Sezione ha ritenuto sufficiente prendere atto delle dichiarazioni della parte appellante, delle quali anche l’Amministrazione aveva preso atto, e ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non implica alcuna valutazione dei motivi di gravame e non riforma la sentenza di primo grado.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti costituite, valorizzando il complessivo comportamento collaborativo dell’appellante, che aveva adempiuto alle richieste dell’Autorità nel corso del giudizio.
Nota della Redazione
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