Vincolo indiretto legittimo anche su area degradata e urbanizzata (Cons. Stato n. 10058 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tutela dei beni culturali e la valorizzazione costituiscono piani distinti: la prima consiste nella conservazione e protezione del bene dai rischi di alterazione, modifica e distruzione, la seconda promuove la conoscenza e la fruizione pubblica del patrimonio. Il vincolo indiretto che imponga il divieto di nuove edificazioni sulle aree libere a ridosso di un bene tutelato risponde a finalità di mera tutela e non richiede alcuna misura di valorizzazione. La razionalità, proporzionalità e adeguatezza del vincolo sono criteri di sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnica, che resta sindacabile quando superi la logica della plausibilità tecnica. Lo stato di degrado o di intensa urbanizzazione del contesto non esclude la legittimità del vincolo, non potendosi ammettere l’integrale obliterazione delle esigenze di conservazione per la sola ragione che l’area risulti compromessa.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di un’area urbana adibita a parcheggio, ove insiste un breve tratto delle mura rinascimentali di Piacenza. Dopo aver chiesto alla Soprintendenza se sull’area gravassero vincoli, apprendeva che era in corso una proposta di tutela indiretta. All’esito del confronto procedimentale, il Segretariato regionale adottava un decreto con cui imponeva prescrizioni di tutela indiretta: divieto di nuove edificazioni sulle aree libere, obbligo di materiali coerenti con il decoro del contesto, possibilità di sistemare le superfici libere con arredi e recinzioni.
La società impugnava il decreto davanti al TAR Emilia-Romagna, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, contestando non la valutazione tecnica sulle mura, ma l’uso non razionale né proporzionato del potere rispetto a un contesto degradato e commercialmente urbanizzato, che il vincolo avrebbe finito per congelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra tutela e valorizzazione, richiamando l’art. 6 del D.Lgs. n. 42/2004 e i propri precedenti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 10552 del 2022; Sez. VI n. 5089 del 2023). Il provvedimento impugnato non impone misure di fruizione, ma regole preventive volte a evitare l’alterazione dello stato dei luoghi.
Ciò non sottrae il vincolo al sindacato giurisdizionale. Congruenza, adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza consentono di verificare l’aderenza della valutazione al reale e di rilevare eventuali sproporzioni tra discrezionalità esercitata e dato da preservare. La proporzionalità, in particolare, esprime la congruità della misura rispetto alla cosa da proteggere, dovendosi evitare indebite estensioni che dilatino l’oggetto diluendo il valore tutelato.
Applicando tali criteri, le prescrizioni risultano logiche e proporzionate. Il divieto di edificazione evita manufatti che precludano la pur esigua visione del tratto di mura; l’obbligo sui materiali scongiura alterazioni stilistiche; la possibilità di sistemare le superfici libere è funzionale a un miglioramento dell’area. Il contesto commerciale e degradato non vale a escludere la tutela: secondo la giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1966 del 2023), lo stato di abbandono e degrado non comporta il venir meno della tutela, principio estensibile al vincolo indiretto. Il provvedimento, inoltre, non paralizza le facoltà del privato, consentendo interventi manutentivi e di sistemazione.
Quanto alla mancata considerazione della proposta progettuale di valorizzazione, la questione è irrilevante: essa attiene alla valorizzazione e non è preclusa dal vincolo, restando suscettibile di presentazione alla Soprintendenza. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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