L’omessa indicazione della riserva in domanda on line non è sanabile con il soccorso istruttorio (TAR Abruzzo n. 569 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In un concorso pubblico con domanda di partecipazione presentata esclusivamente in modalità telematica, l’eventuale omissione della dichiarazione del titolo di riserva, previsto dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010, è imputabile al candidato quando la piattaforma informatica metta a disposizione una sezione espressamente dedicata a tale dichiarazione. L’omessa allegazione del titolo di riserva non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio, che costituisce fase eventuale ed eccezionale del procedimento finalizzata a sanare mere irregularità dichiarative e non ad ammettere allegazioni postume di titoli che potevano essere tempestivamente indicati.
Il Fatto
Il ricorrente, volontario congedato senza demerito dalla Marina militare, partecipava al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito con decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575/2023. Superate le prove d’esame, si vedeva escluso dalla graduatoria dei vincitori per la classe di concorso A048, pur avendo sollecitato, prima della pubblicazione della graduatoria, il riconoscimento del beneficio delle riserve previste dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010, di cui all’art. 3 del bando. Impugnava quindi gli atti della procedura, deducendo che il modello di domanda on line non prevedeva una sezione per dichiarare il possesso del titolo di riserva e che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato in fatto, disattendendo le censure del ricorrente in base alla ricostruzione della dinamica procedimentale. L’art. 10, comma 4, del d.d. n. 2575/2023 prescrive la presentazione della domanda esclusivamente on line; il comma 5 impone di dichiarare l’eventuale diritto alle riserve di cui all’art. 3, comma 35, lett. p) dello stesso bando. Il Collegio ha accertato che la guida operativa della piattaforma prevedeva una sezione dedicata alla dichiarazione delle riserve e che la domanda trasmessa dal ricorrente, allegata in atti, non riportava tale sezione compilata.
La circostanza che la domanda risultasse correttamente inoltrata e ricevuta dall’amministrazione dimostrava che l’utente aveva avuto la possibilità di inserire il dato, essendo la sezione presente nel modello; la mancata indicazione del titolo di riserva era quindi ascrivibile esclusivamente alla scelta compiuta in sede di compilazione. Il TAR ha escluso che ricorressero i presupposti per attivare il soccorso istruttorio, qualificato come fase eventuale ed eccezionale del procedimento, utilizzabile per sanare irregolarità della dichiarazione di un titolo già indicato, non per consentire l’allegazione tardiva di un beneficio che avrebbe potuto essere dichiarato tempestivamente.
La sentenza valorizza, in particolare, la prova documentale della domanda e la struttura del modulo telematico, sul quale la sezione dedicata alle riserve prevedeva anche l’indicazione obbligatoria della classe di concorso e del titolo di accesso, condizione necessaria per l’inoltro della stessa domanda. Tale previsione rendeva palese all’utente l’esistenza della sezione e l’onere di compilazione ai fini della dichiarazione dei titoli preferenziali.
Il Collegio ha pertanto respinto il ricorso, compensando le spese di lite in ragione della natura della controversia. La decisione afferma il principio per cui, nelle procedure selettive a evidenza pubblica, l’onere di dichiarare i titoli di riserva è a carico del candidato e il suo mancato assolvimento, in presenza di un modulo che consenta l’inserimento del dato, non è rimediabile successivamente.
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Nota della Redazione
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