Ottemperanza per carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 546 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo e, ove infruttuosamente decorso, legittima la proposizione del ricorso. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina sin da ora un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva decorso il termine assegnato. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Una docente, titolare di contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico della c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per le annualità specificate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 2.000,00.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione in data 9 ottobre 2024 per l’esecuzione. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, riscontrando il rispetto dei termini di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a. e dell’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a. Ha altresì accertato l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, e l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.
Quanto al merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non aveva allegato alcuna prova dell’avvenuto adempimento del provvedimento giurisdizionale. Ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegnando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per provvedere, con l’onere di depositare la prova dell’avvenuto adempimento.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. Decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, il commissario dovrà porre in essere tutti gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni, con espressa precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione.
La pronuncia ha altresì liquidato le spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della natura seriale del contenzioso, come da recente orientamento del Consiglio di Stato.
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Nota della Redazione
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