Diniego rinnovo concessione suolo pubblico per pubblica incolumità (TAR Lazio n. 1005 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Una volta intervenuta la scadenza naturale della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, il concessionario non vanta alcun diritto d’insistenza né alcuna aspettativa al rinnovo, ma solo una mera facoltà dell’Amministrazione di disporre il rinnovo su istanza dell’interessato. Il diniego di rinnovo è legittimo quando ricorrono oggettive ragioni di pubblico interesse, nei limiti della ragionevolezza dell’agire amministrativo, ed è parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza di rilascio. Il provvedimento di autorizzazione all’occupazione ha natura tecnico-discrezionale: alla fase di discrezionalità tecnica, espressa nel parere dell’Ufficio Tecnico, segue quella di discrezionalità amministrativa pura, nel contemperamento degli interessi coinvolti. La sottrazione del bene pubblico all’uso collettivo in favore dell’uso privato deve perseguire un preminente interesse pubblico e non confliggere con altri interessi meritevoli di tutela. È pertanto legittimo negare l’occupazione quando il rilascio compromette l’interesse pubblico alla pubblica e privata incolumità o alla circolazione stradale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente attività di bar-caffetteria-gastronomia, aveva ottenuto per l’anno 2023 l’autorizzazione temporanea annuale all’occupazione di una porzione di suolo pubblico di mq 15, adiacente al locale, con ampliamento della superficie di somministrazione, poi rinnovata per il 2024. In data 2 dicembre 2024 ha presentato al SUAP istanza di rinnovo per l’anno 2025.
A seguito del parere non favorevole espresso dall’Area Tecnica, il SUAP ha negato l’autorizzazione e ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’occupazione, con rimozione degli effetti dannosi. Il parere tecnico del 6 febbraio 2025 ha motivato il diniego rilevando che l’area costituisce l’unico accesso carrabile alle abitazioni limitrofe in caso di emergenza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e il parere presupposto, deducendo carenza di istruttoria e motivazione, erroneità e pretestuosità delle ragioni addotte, nonché contraddittorietà rispetto alle precedenti determinazioni favorevoli. La tutela cautelare è stata concessa in primo grado e confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella fase di merito, ritiene il ricorso infondato. Il provvedimento di rilascio del permesso di occupazione di suolo pubblico è qualificato come atto di natura tecnico-discrezionale, articolato in due momenti: la discrezionalità tecnica, espressa nel parere dell’Ufficio Tecnico, e la discrezionalità amministrativa pura, nella quale l’Amministrazione valuta l’opportunità del provvedimento contemperando gli interessi coinvolti.
Nel caso concreto il diniego è stato emesso all’esito di un’adeguata istruttoria, seguita dal parere tecnico non favorevole e confortata dalla relazione tecnica del Comune. Da tale documentazione risulta che la superficie richiesta coincide con l’unico accesso carrabile utile alle abitazioni retrostanti e ai locali comunali, cosicché l’eventuale concessione pregiudicherebbe totalmente l’uso dell’unico accesso disponibile. Il Collegio valorizza anche le stringenti prescrizioni che avevano accompagnato l’autorizzazione per il 2023, tra cui l’obbligo di lasciare libera l’area durante l’orario di apertura del Municipio e di liberarla prontamente in caso di necessità emergenziale.
La precedente concessione non vincola l’Amministrazione: il Comune, nel ri-esercizio della propria discrezionalità, può determinarsi in senso diverso per meglio garantire l’interesse pubblico. Il Collegio richiama il principio secondo cui, scaduta la concessione, non sussiste alcun diritto d’insistenza né aspettativa al rinnovo, richiamando TAR Palermo n. 814/2022 e Cons. Stato Sez. V n. 2552 del 2020. Richiama altresì Cons. Stato Sez. V n. 87 del 2025, secondo cui è legittimo negare l’occupazione se il rilascio compromette l’interesse pubblico alla vivibilità o alla circolazione stradale.
Nel bilanciamento degli interessi è prevalente quello a non ostacolare il libero accesso dei mezzi di soccorso, trattandosi dell’unico accesso carrabile in caso di emergenza per la pubblica e privata incolumità. Il Collegio osserva inoltre che il ricorrente dispone già di spazi esterni, tra veranda coperta e porzione di area privata condominiale, cosicché il diniego non comporta un sacrificio eccessivo dell’interesse all’esercizio dell’attività all’esterno. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della situazione.
Nota della Redazione
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