Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 1843 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che agisce per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato deve rispettare il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 45, comma 1, e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Il ricorso è ammissibile solo quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Spetta all’Amministrazione intimata provare l’avvenuto adempimento. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione assegnando un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, condannando il Ministero ad accreditare la somma di euro 2.000,00.

Secondo la ricorrente, la sentenza era stata notificata all’Amministrazione e risultava passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ricevibilità del ricorso. Il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, in applicazione del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La norma impedisce al creditore di procedere a esecuzione forzata o di notificare precetto prima di tale termine.

Nel merito, il Tribunale ha accertato che le statuizioni del titolo azionato non hanno ricevuto piena esecuzione e che l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il Collegio richiama il principio secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sull’Amministrazione debitrice.

Alla luce della fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. L’Amministrazione deve provvedere all’attivazione della Carta elettronica entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario. Questi provvederà su richiesta della parte, previo deposito della dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Commissario dovrà curare l’allocazione in bilancio della somma, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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